Cass. civ. n. 11840/2021
La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici; l'art.1043 c.c., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente. (Dichiara inammissibile, CORTE D'APPELLO NAPOLI, 27/06/2019).
Cass. civ. n. 22990/2013
La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari degli edifici. L'art.1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride o "nere", intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, dovendosi, piuttosto, intendere il riferimento alle acque impure, contenuto nel secondo comma, come volto unicamente a stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di opportune precauzioni per evitare inconvenienti al fondo servente.
Cass. civ. n. 4620/2007
L'articolo 1043 del codice civile non consente una distinzione fra acque chiare e luride ai fini della costituibilità in via coattiva della servitù di smaltimento delle acque reflue. Ai fini della costituzione di tale servitù non è infatti il grado o il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza ma, invece, la possibilità di adottare o meno le precauzioni necessarie per impedire pregiudizi o molestie al fondo servente. (Rigetta, App. Torino, 13 Giugno 2002).
Cass. civ. n. 3750/2007
La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico - sanitari degli edifici. L'art.1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride, intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né fornisce alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque, mentre il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma è fatto unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di particolari precauzioni. (Cassa con rinvio, App. Sassari, 15 Ottobre 2002).
Cass. civ. n. 9891/1996
La servitù di fognatura — che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. — attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha escluso dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente, stante il carattere saltuario e non quotidiano dell'accesso al fondo servente rientrante fra gli
adminicula della predetta servitù).
Cass. civ. n. 2948/1994
I presupposti della costituzione di una servitù di scarico coattivo
ex art. 1043 c.c. non differiscono, compatibilmente con il diverso contenuto della servitù, da quelli contemplati dall'art. 1037 c.c. per la costituzione della servitù di acquedotto coattivo, applicabili in virtù del richiamo operato dalla prima di dette norme alle disposizioni degli articoli precedenti per il passaggio delle acque, occorrendo, pertanto, come per l'acquedotto coattivo, che il passaggio richiesto — sempre che il proprietario del fondo non abbia altre alternative per liberarsi dalle acque di scarico, anche con la creazione di una servitù volontaria — sia il più conveniente ed il meno pregiudizievole per il fondo servente, avuto riguardo alle condizioni dei tondi vicini, al pendio ed alle altre condizioni per la condotta, per il corso e lo sbocco delle acque (art. 1037 c.c.) e riferendosi il criterio del minor pregiudizio esclusivamente al fondo servente e quello della maggior convenienza anche al fondo dominante, il quale non deve essere assoggettato ad eccessivo disagio o dispendio.
Cass. civ. n. 4015/1978
Non è configurabile, per illiceità dell'oggetto, un diritto di servitù di scarico di acque impure, con deflusso in solchi aperti che provochino ristagni maleodoranti ed infetti nel fondo del vicino, in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica. Ne consegue che l'esercizio di fatto di quello scarico non può costituire possesso utile all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù.
Cass. civ. n. 1398/1976
La servitù coattiva di scarico, di cui all'art. 1043 c.c., può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari di edifici; il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure e acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque; il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma dell'art. 1043 c.c. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente; e ne consegue che, ai fini della costituzione della servitù, non è il grado o il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza, sebbene, piuttosto, la possibilità o meno di adottare le precauzioni anzidette, e pertanto non è giustificata, nemmeno sotto questo profilo, un'interpretazione restrittiva della norma in questione, dal momento che il livello della moderna tecnologia consente sicuramente di realizzare ogni opportuna cautela, nel senso voluto dalla legge, anche per gli scarichi di acque luride.
Cass. civ. n. 860/1976
La possibilità di domandare lo scarico coattivo per acque impure, prevista dall'art. 1043 secondo comma c.c., a condizione che vengano adottate le precauzioni idonee ad evitare qualsiasi pregiudizio o molestia, prescinde dal grado di impurità delle acque, e riguarda anche quelle luride per la presenza di rifiuti (ad esempio, provenienti da scarichi di latrine), purché questi ultimi non siano di entità tale da far escludere che si tratti di scarico di acqua.