(massima n. 1)
Non è configurabile, per illiceità dell'oggetto, un diritto di servitù di scarico di acque impure, con deflusso in solchi aperti che provochino ristagni maleodoranti ed infetti nel fondo del vicino, in violazione delle norme imperative dettate a salvaguardia dell'igiene e della sanità pubblica. Ne consegue che l'esercizio di fatto di quello scarico non può costituire possesso utile all'acquisto per usucapione di un corrispondente diritto di servitù.