(massima n. 1)
La servitù coattiva di scarico può essere domandata per liberare il proprio immobile sia da acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli od industriali o degli impianti e servizi igienico - sanitari degli edifici. L'art.1043 cod. civ., infatti, non autorizza alcuna distinzione tra acque impure ed acque luride, intese quest'ultime come acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né fornisce alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque, mentre il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma è fatto unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva è subordinata all'adozione di particolari precauzioni. (Cassa con rinvio, App. Sassari, 15 Ottobre 2002).