(massima n. 1)
La servitù di fognatura — che va equiparata al generico scarico coattivo di cui all'art. 1043 c.c. — attribuisce al proprietario del fondo dominante il diritto di provvedere all'installazione delle opere idonee allo scarico e di accedere al fondo servente per la periodica manutenzione di dette opere, salvo che il titolo preveda più ampi poteri. (Nella specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che ha escluso dalla servitù in questione la facoltà di ottenere in consegna permanente una copia delle chiavi del cancello di accesso al fondo servente, stante il carattere saltuario e non quotidiano dell'accesso al fondo servente rientrante fra gli adminicula della predetta servitù).