(massima n. 1)
La servitù coattiva di scarico, di cui all'art. 1043 c.c., può essere domandata per liberare il proprio immobile sia dalle acque sovrabbondanti potabili o non potabili, provenienti da acquedotto o da sorgente esistente nel fondo o dallo scarico di acque piovane, sia dalle acque impure, risultanti dal funzionamento degli impianti agricoli o industriali o degli impianti e servizi igienico-sanitari di edifici; il testo legislativo, infatti, non impone una distinzione tra acque impure e acque luride, intese queste ultime come le acque di scarico delle latrine, poiché anche queste sono impure, né è dato alcun criterio di distinzione tra le une e le altre, trattandosi pur sempre di acque; il riferimento alle acque impure contenuto nel secondo comma dell'art. 1043 c.c. è fatto perciò unicamente per stabilire che, in questo caso, la servitù coattiva va subordinata all'adozione di idonee cautele per impedire pregiudizi e molestie al fondo servente; e ne consegue che, ai fini della costituzione della servitù, non è il grado o il tipo di impurità delle acque ad assumere rilevanza, sebbene, piuttosto, la possibilità o meno di adottare le precauzioni anzidette, e pertanto non è giustificata, nemmeno sotto questo profilo, un'interpretazione restrittiva della norma in questione, dal momento che il livello della moderna tecnologia consente sicuramente di realizzare ogni opportuna cautela, nel senso voluto dalla legge, anche per gli scarichi di acque luride.