(massima n. 1)
L'articolo 1043 del codice civile non consente una distinzione fra acque chiare e luride ai fini della costituibilitā in via coattiva della servitų di smaltimento delle acque reflue. Ai fini della costituzione di tale servitų non č infatti il grado o il tipo di impuritā delle acque ad assumere rilevanza ma, invece, la possibilitā di adottare o meno le precauzioni necessarie per impedire pregiudizi o molestie al fondo servente. (Rigetta, App. Torino, 13 Giugno 2002).