Diritti riconosciuti all'enfiteuta
Con l’art. 959 vengono riconosciuti all'enfiteuta gli stessi diritti che avrebbe proprietario sui prodotti del fondo, sul tesoro e sulle accessioni, di qualunque specie esse siano. Così pure gli sono riconosciuti i diritti relativi alle utilizzazioni del sottosuolo, in conformità alle leggi speciali.
Ma, a riguardo delle utilizzazioni del sottosuolo, la nuova norma diverge quanto da quella dell'art. 1561 del codice del 1865, in quanto non fa più cenno del diritto sulle miniere, ma parla in generale di utilizzazioni del sottosuolo, e ciò perché il riconoscimento di un diritto sulle miniere non sarebbe stato in armonia con la nuova legislazione mineraria, la quale afferma che è diritto esclusivo e assoluto dello Stato quello sui giacimenti minerari, con piena facoltà di accordarli in concessione a coloro che, per provata capacità tecnica e finanziaria, siano ritenuti idonei a coltivarli in modo conforme all'interesse generale.
Si deve tener presente, poi, che l'enfiteuta, sebbene goda di quanto il fondo produce o di quanto si trova in esso, allo stesso modo in cui può goderne il proprietario, non è però un proprietario, altrimenti le due persone si confonderebbero in una sola e cosi il diritto dell’ enfiteuta si confonderebbe con quello di pieno dominio.
Alcune manifestazioni, quindi, del diritto dell'enfiteuta potrebbero avere delle limitazioni, come nel caso del cambiamento della destinazione del fondo enfiteutico, che se può essere un diritto illimitato del proprietario, è invece limitato nell'enfiteuta, in quanto questo, avendo l'obbligo di non deteriorare fondo enfiteutico, ha altresi dovere di non cambiare destinazione al fondo stesso, quando il cambiamento importasse deterioramento del medesimo. Una tale dimostrazione, però, spetterebbe al proprietario nella fase in cui si accingesse a impedire che si procedesse al cambiamento della destinazione del fondo, o nella fase mirante a ottenere il risarcimento del danno, ove il cambiamento fosse già avvenuto.