(massima n. 1)
Non č configurabile nel sistema processuale un divieto di presunzioni di secondo grado, non essendo lo stesso riconducibile agli artt. 2729 e 2697 c.c., né ad altre norme; pertanto, č ben possibile che il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituisca la premessa di un'ulteriore presunzione, ferma restando la necessitā di valutare in concreto l'attendibilitā del risultato, in termini di gravitā, precisione e concordanza idonee a fondare l'accertamento del fatto ignoto. (Rigetta, COMM.TRIB.REG. VENEZIA, 16/05/2012).