(massima n. 1)
Ai fini del raggiungimento della prova per presunzioni, le soglie minime di gravitā, precisione e concordanza richieste dall'art. 2729 cod. civ. e la possibilitā di ritenere come ammessi, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, cui il convenuto non abbia ingiustificatamente risposto, sono valutate dal giudice di merito alla luce del complessivo contesto, sostanziale e processuale, con la conseguenza che i fatti possono ritenersi di volta in volta provati o non provati all'esito di una valutazione caso per caso e che quest'ultima non č sindacabile in sede di legittimitā purché adeguatamente e congruamente motivata. (Nella specie, proposta azione risarcitoria da parte di persona che, nel badare alla manutenzione dell'appartamento di un parente assente, era inciampata in un tappeto lasciato arrotolato sul pavimento, il giudice di merito, con valutazione considerata corretta dalla S.C., aveva ritenuto non raggiunta la prova sia del nesso di causalitā tra la caduta della persona e la posizione dell'oggetto sia della colpa del proprietario dell'immobile).