(massima n. 2)
Il ricorso alla prova presuntiva esige indefettibilmente che a fondamento di essa il giudice ponga una pluralitą di elementi, caratterizzati dai requisiti della gravitą, precisione e concordanza. Pertanto l'indicazione, nella sentenza di merito, di un solo ed equivoco elemento presuntivo dal quale č stata ricavata la prova del fatto ignorato costituisce un vizio motivazionale, censurabile in sede di legittimitą ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. (in base a tale principio la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nell'accogliere un'azione revocatoria, aveva ritenuto provata la scientia fraudis sulla base della sola sproporzione tra il prezzo dichiarato nell'atto di vendita ed il valore commerciale del bene del quale il debitore si era disfatto).