Cass. civ. n. 21371/2021
La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta - una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito
Cass. civ. n. 2496/2018
Dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito,venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.
Cass. civ. n. 18185/2014
In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.
Cass. civ. n. 267/2013
In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato.
Cass. civ. n. 5512/1996
Nell'indebito inerente alla consegna di cosa determinata (art. 2037 c.c.) l'impossibilità di restituzione del bene, che trasforma l'obbligazione restitutoria dell'
accipiens in obbligazione di versare l'equivalente in denaro, deve essere dedotta e provata da parte di quest'ultimo, non del solvens, nemmeno ove esso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltà del convenuto di opporre la possibilità di effettuare la restituzione stessa (con l'offerta di provvedervi).