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Articolo 2037 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Restituzione di cosa determinata

Dispositivo dell'art. 2037 Codice Civile

Chi ha ricevuto indebitamente(1) una cosa determinata è tenuto a restituirla [1189 comma 2](2)

Se la cosa è perita, anche per caso fortuito [1218, 1256], chi l'ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore; se la cosa è soltanto deteriorata, colui che l'ha data può chiedere l'equivalente, oppure la restituzione e un'indennità per la diminuzione di valore.

Chi ha ricevuto la cosa in buona fede non risponde del perimento o del deterioramento di essa, ancorché dipenda da fatto proprio, se non nei limiti del suo arricchimento [1147].

Note

(1) La norma si riferisce sia all'indebito oggettivo (2033 c.c.) che all'indebito soggettivo (2036 c.c.). Pertanto, i concetti di buona e mala fede (commi 2 e 3) vanno definiti alla luce delle rispettive ipotesi.
(2) Per quanto concerne la restituzione dei frutti è necessario guardare agli articoli 2033 c.c. e 2036, comma 2 c.c..

Ratio Legis

Il legislatore si preoccupa di estendere le regole dettate per l'indebito oggettivo (2033 c.c.) e soggettivo (2036 c.c.) anche alla prestazione di consegnare una cosa determinata.
In particolare, il secondo ed il terzo comma si occupano dell'ipotesi in cui la cosa sia perita o deteriorata e contemperano gli interessi del tradens e dell'accipiens, distinguendo a seconda della buona o mala fede di questi (situazione, l'ultima, che lo rende degno di minor tutela).

Brocardi

Non videbitur reddita res, quae deterior facta redditur
Non videtur quisquam id capere, quod ei necesse est aliis restituere

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

791 La ripetizione, se l'accipiente è incapace, implica soltanto la restituzione dell'importo del vantaggio conseguito (art. 2039 del c.c.); in ogni altro caso comprende l'importo già pagato, i frutti e gli interessi (art. 2033 del c.c. e art. 2036 del c.c.). Non si fa differenza tra indebito oggettivo e indebito soggettivo; ma si distingue, quanto ai frutti e agli interessi, tra il caso di malafede dell'accipiente e il caso di sua buona fede. L'accipiente di mala fede deve frutti e interessi dal giorno del pagamento, l'accipiente di buona fede li deve dal giorno della domanda (artt. 2033 e 2036, secondo comma). Se oggetto del pagamento indebito è stata una cosa determinata e questa perisce o è deteriorata, l'accipiente di buona fede risponde soltanto nei limiti dell'arricchimento (art. 2037 del c.c., terzo comma); l'accipiente di mala fede deve invece corrispondere il valore della cosa nel caso in cui essa sia perita, mentre, nel caso in cui sia semplicemente deteriorata, il solvens ha la scelta di chiedere o l'equivalente o la cosa stessa e una indennità per la diminuzione dei valore (art. 2037, secondo comma). Nell'ipotesi in cui la cosa ricevuta, è stata alienata, l'accipiente non è mai tenuto a ricuperarla: se l'ha ricevuta in buona fede e in buona fede l'ha venduta, il solvens ha diritto soltanto al corrispettivo dell'alienazione (art. 2038 primo comma); se invece l'ha ricevuta in mala fede o in mala fede l'ha venduta, l'accipiente ha la scelta, o di farne restituzione in natura ricuperandola dall'acquirente, o di corrisponderne il valore, ma il solvens può pretendere il corrispettivo (art. 2038, secondo comma). Si noti che il codice abrogato, nei casi in cui il solvens aveva diritto al corrispettivo dell'alienazione o questo non era stato ancora pagato dall'acquirente all'accipiente, obbligava quest'ultimo a cedere al solvens l'azione che potesse spettargli verso l'acquirente; per lo stesso scopo di tutela immediata del solvens al quale si è accennato a proposito dell'art. 2036, il nuovo codice, nelle ipotesi su ricordate, surroga di diritto il solvens nell'azione che potesse spettare all'accipiente per conseguire il corrispettivo dell'alienazione ancora dovuto dall'acquirente (art. 2038). Questa è l'azione che nel caso di alienazione a titolo oneroso è accordata al solvens verso il terzo; nel caso di ricreazione a titolo gratuito, al solvens spetta invece un'azione di arricchimento contro il terzo, che però, se l'accipiente è stato di mala fede, potrà proporsi solo dopo l'inutile escussione di lui (art. 2038).

Massime relative all'art. 2037 Codice Civile

Cass. civ. n. 21371/2021

La curatela fallimentare che abbia concesso in locazione a terzi un immobile sulla base dell'accoglimento dell'azione revocatoria nei gradi di merito, è tenuta - una volta venuto meno il titolo che aveva giustificato l'acquisizione del bene alla massa, per effetto dell'estinzione del giudizio, dichiarata per mancata riassunzione a seguito di cassazione con rinvio - a restituire al proprietario il bene e i frutti dal medesimo prodotti, nella specie, i canoni percepiti per la durata della locazione, atteso che l'obbligo restitutorio in questione è regolato dagli artt. 2033 e 2037 c.c. in tema di ripetizione di indebito

Cass. civ. n. 2496/2018

Dal mancato godimento delle ferie deriva - una volta divenuto impossibile per l'imprenditore, anche senza sua colpa, adempiere l'obbligazione di consentire la loro fruizione - il diritto del lavoratore al pagamento dell'indennità sostitutiva, che ha natura retributiva, in quanto rappresenta la corresponsione, a norma degli artt. 1463 e 2037 c.c., del valore di prestazioni non dovute e non restituibili in forma specifica; l'assenza di un'espressa previsione contrattuale non esclude l'esistenza del diritto a detta indennità sostitutiva, che peraltro non sussiste se il datore di lavoro dimostra di avere offerto un adeguato tempo per il godimento delle ferie, di cui il lavoratore non abbia usufruito,venendo ad incorrere, così, nella "mora del creditore". Lo stesso diritto, costituendo un riflesso contrattuale del diritto alle ferie, non può essere condizionato, nella sua esistenza, alle esigenze aziendali.

Cass. civ. n. 18185/2014

In caso di risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, il venir meno della "causa adquirendi" comporta l'obbligo di restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso, secondo le regole dell'indebito oggettivo, sicché, ove si verta nel caso di restituzione di una cosa determinata della quale sia impossibile la riconsegna, l'obbligo dell'"accipiens" risulta disciplinato dall'art. 2037 cod. civ., sicché, ove sia in malafede nel ricevere o trattenere il bene, è tenuto a corrispondere il controvalore, mentre nell'opposta situazione di buona fede è obbligato nei soli limiti del suo arricchimento.

Cass. civ. n. 267/2013

In materia di vendita, il compratore il quale, lamentando vizi della merce acquistata, la restituisca al venditore e non ne accetti poi la riconsegna, può comunque agire, ove sia esclusa la sussistenza dei vizi e perciò la risoluzione del contratto, per la ripetizione dell'indebito, a norma dell'art. 2037 c.c., rinvenendosi il presupposto della "traditio" nel ricevimento da parte del venditore di cose ormai di proprietà dell'acquirente. Sulla parte venditrice, che riceva in restituzione la merce e non si liberi dall'obbligo di consegna mediante il deposito di cui all'art. 1210 c.c. o attraverso la procedura di vendita di cui all'art. 1211 c.c., grava un obbligo di ripetizione e/o custodia delle cose, ancorché essa si sia adoperata per il ritrasferimento alla parte acquirente e questa l'abbia rifiutato.

Cass. civ. n. 5512/1996

Nell'indebito inerente alla consegna di cosa determinata (art. 2037 c.c.) l'impossibilità di restituzione del bene, che trasforma l'obbligazione restitutoria dell'accipiens in obbligazione di versare l'equivalente in denaro, deve essere dedotta e provata da parte di quest'ultimo, non del solvens, nemmeno ove esso, prefigurandosi la perdita o distruzione del bene, agisca direttamente per conseguire detto equivalente, salva in tal caso la facoltà del convenuto di opporre la possibilità di effettuare la restituzione stessa (con l'offerta di provvedervi).

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Consulenze legali
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Sonia chiede
sabato 08/10/2011 - Toscana
“Buongiorno. Vorrei sapere se l'art. 2037 si applica anche nelle ipotesi del possesso senza titolo o nell'eventualità in cui chi agisca in rivendica non possa più recuperare la cosa perchè perita o deteriorata.
Grazie”
Consulenza legale i 19/11/2011

Colui che agisce per la restituzione del bene indebitamente ricevuto ex art. 2037 del c.c. deve dimostrare di aver consegnato la cosa all'accipiens in base ad un titolo che successivamente è venuto meno, per qualsiasi causa (es. annullamento del contratto di compravendita), o allegare l'insussistenza ab origine di qualsiasi titolo.

Chi agisce in rivendita, al contrario, può agire nei confronti di chiunque possieda o detenga la cosa, ma deve dare la c.d. prova diabolica del proprio diritto.

Le due azioni, pertanto, pur mirando al medesimo risultato (recupero della disponibilità del bene), si basano su presupposti differenti.

Esse, sussistendone i presupposti menzionati, possono essere dedotte nel medesimo giudizio ma solo in via alternativa o subordinata.


Alessandro chiede
venerdì 08/10/2010
“Buongiorno. E' possibile far rientrare nella competenza dell'articolo 2037 il fatto che espogno qui di seguito? A, proprietario di un'auto, presta questa a B. B si trova alla guida, A è al suo fianco. B esce di strada per guida pericolosa e l'auto riporta dei gravi danni. Il risarcimento di questi danni è a carico tutto di B? o c'è una responsabilità solidale?
Grazie”
Consulenza legale i 08/10/2010

Il caso esposto non rientra nell'art. 2037 c.c. bensì nell'art. 2043 c.c.