(massima n. 1)
In tema d'interposizione nelle prestazioni di lavoro, qualora i contributi previdenziali siano stati versati da soci di una società cooperativa che si sia fittiziamente interposta nel rapporto di lavoro subordinato in realtà svolto alle dipendenze d'altro soggetto, il versamento eseguito non estingue l'obbligo contributivo dell'effettivo datore di lavoro che non può invocare ai sensi dell'art. 1180 cod. civ. l'adempimento dell'obbligo del terzo mentre i lavoratori (soci della cooperativa) hanno diritto alla ripetizione di quanto ad essi indebitamente ritenuto. (Rigetta, App. Torino, 16/11/2006).