(massima n. 1)
L'estinzione di debito di cui ad una ricevuta bancaria, effettuato da una banca per conto di un cliente, sull'erroneo presupposto che quest'ultimo le abbia conferito mandato, configurandosi come un pagamento non dovuto, in quanto il terzo che lo riceve non è creditore di chi lo effettua, è qualificabile come indebito soggettivo "ex latere accipientis", al quale si applica la disciplina dell'indebito oggettivo, non assumendo alcun rilievo la circostanza che l' "accipiens" fosse effettivamente creditore della somma incassata, in quanto la fattispecie, dovendo essere riguardata dal punto di vista del "solvens", che non è debitore a nessun titolo né nei confronti dell"'accipiens" né nei confronti di altri, non si differenzia dal caso di nullità o inesistenza del titolo dell'obbligazione.