L'errore si considera riconoscibilequando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176] avrebbe potuto rilevarlo(1).
L'errore si considera riconoscibilequando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza [1176] avrebbe potuto rilevarlo(1).
(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
Cass. civ. n. 31078/2019
La rilevanza dell'errore, come causa di annullamento del negozio, è caratterizzata dal duplice profilo della sua essenzialità e della riconoscibilità, intesa, quest'ultima, come capacità di rilevazione di esso da parte di una persona di media diligenza, in relazione sia alle circostanze del contratto che alle qualità dei contraenti. A tale riconoscibilità è legittimamente assimilabile, "quoad effectum", la concreta ed effettiva conoscenza dell'errore da parte dell'altro contraente, attesa la "ratio" della norma di cui all'art. 1431 c.c., volta a tutelare il solo affidamento incolpevole del destinatario della dichiarazione negoziale viziata nel processo formativo della sottostante determinazione volitiva, e la relativa valutazione del giudice di merito si risolve in un apprezzamento di fatto che, se adeguatamente e correttamente motivato, è incensurabile in sede di legittimità.Cass. civ. n. 15665/2019
Il lodo arbitrale irrituale - come la perizia contrattuale - per la sua natura, "quoad effectum", negoziale, essendo volto a integrare una manifestazione di volontà negoziale con funzione sostitutiva di quella delle parti in conflitto, e per esse vincolante, è impugnabile soltanto per i vizi che possono vulnerare ogni manifestazione di volontà negoziale. Pertanto, l'errore del giudizio arbitrale, per essere rilevante, secondo la previsione dell'art. 1428 c.c., deve essere sostanziale - o essenziale - e riconoscibile - artt. 1429 e 1431 c.c. - e cioè, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, devono essere gli arbitri incorsi in una falsa rappresentazione o alterata percezione degli elementi di fatto determinata dall'aver ritenuto esistenti fatti che certamente non lo sono e viceversa, ovvero contestati fatti che tali non sono - analogamente all'errore revocatorio contemplato, per i provvedimenti giurisdizionali, dall'art. 395 n. 4 c.p.c. - mentre non rileva l'errore degli arbitri che attiene alla determinazione da essi adottata in base al convincimento raggiunto dopo aver interpretato ed esaminato gli elementi acquisiti, ivi compresi i criteri di valutazione indicati dalle parti, perché costoro, nel dare contenuto alla volontà delle parti, esplicano un'attività interpretativa e non percettiva, che si trasfonde nel giudizio loro demandato e che, per volontà delle medesime, è inoppugnabile, pur essendo un negozio stipulato tramite i rispettivi arbitri-mandatari.Cass. civ. n. 24738/2017
In tema di annullamento del contratto per errore è necessario accertare, da un lato, se la parte caduta in errore si sia indotta alla stipula del contratto in base ad una distorta rappresentazione della realtà, determinante ai fini della conclusione del negozio, e, dall'altro, se con l'uso della normale diligenza l'altro contraente avrebbe potuto rendersi conto dell'altrui errore, non essendo richiesto che l'errore sia stato riconosciuto in concreto, bensì l'astratta possibilità di tale riconoscimento, in una persona di media avvedutezza. L'indagine del giudice di merito sul concorso degli elementi indicati si risolve in un accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità se sorretto da congrua e logica motivazione.Cass. civ. n. 6116/2013
L'esigenza di conservazione del contratto presuppone una verifica giudiziale (di mero fatto ed in applicazione dei criteri generali dell'ermeneutica contrattuale) sulla estensione dell'effettiva e reale volontà delle parti, alla quale dovrà riconoscersi prevalenza - senza che sia possibile addivenire all'annullamento del contratto per errore ostativo, pur in presenza di erronea formulazione, redazione o trascrizione di elementi di fatto nel documento contrattuale - ove si identifichi un accordo effettivo e reale su tutti gli elementi del contratto, in primo luogo il suo oggetto. Per contro, ove il contenuto apparente di singole clausole risulti diverso da quello realmente voluto dalle parti, dovrà ritenersi mancante il requisito dell'"in idem placitum consensus", indispensabile per la configurabilità, sul punto, di un accordo contrattuale.Cass. civ. n. 26974/2011
Nell'ipotesi di errore bilaterale, che ricorre quando esso sia comune a entrambe le parti, il contratto è annullabile a prescindere dall'esistenza del requisito della riconoscibilità, poiché in tal caso non è applicabile il principio dell'affidamento, avendo ciascuno dei contraenti dato causa all'invalidità del negozio.Cass. civ. n. 15729/2011
Il principio di rilevanza dell'errore in base alla sua riconoscibilità, benché espressamente dettato in riferimento all'annullamento del contratto per vizi del consenso, esprime un principio generale dell'ordinamento in materia di idoneità invalidante dell'errore. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto infondata la censura di violazione dell'art. 490 c.p.c., per inosservanza dell'obbligo di pubblicità di un atto del processo esecutivo, avendo il giudice del merito, in base a motivazione esente da censure, escluso la rilevanza dell'erronea indicazione dell'estensione del terreno staggito nell'avviso d'asta predisposto dal notaio e pubblicato per via informatica, giacché a tale pubblicazione era allegata la perizia integrale sul bene e, inoltre, era risultata esatta l'indicazione della consistenza del terreno nella pubblicità apparsa su un quotidiano, così da rendere facilmente riconoscibile l'errore materiale anzidetto).Cass. civ. n. 818/2007
Il pagamento legittimo al lavoratore di una retribuzione superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo indica la volontà di derogare in meglio (ai sensi dell'art. 2077, comma secondo, c.c.), tacitamente manifestata dal datore ed accettata dal lavoratore, il trattamento economico di quest'ultimo e, al riguardo, spetta al primo dedurre e provare l'invalidità di questa volontà contrattuale e non al secondo provare il titolo giustificativo della maggiorazione, il quale è insito nella causa stessa del contratto individuale di lavoro subordinato, autonomamente convenuto purché nel rispetto dei limiti dell'art. 1418 c.c. Pertanto, quando venga affermata dal datore di lavoro l'invalidità della clausola contrattuale avente ad oggetto la prestazione di detta maggiorazione retributiva per errore a lui imputabile, a tale declaratoria potrà pervenirsi solo qualora egli provi, in virtù dell'art. 1431 c.c., che l'errore era riconoscibile dal lavoratore.Cass. civ. n. 980/1991
In tema di annullabilità del contratto per errore, il requisito della riconoscibilità è posto dagli artt. 1431 e 1428 c.c. a tutela della buona fede dell'altro contraente, per modo che l'indagine sulla ricorrenza di detto requisito si risolve in un'indagine sulla buona fede dell'altro contraente. Pertanto il giudice del merito davanti al quale venga impugnato un contratto per errore non può limitarsi a stabilire se, con riguardo alla dichiarazione dell'errante, egli abbia realmente stipulato alla stregua di una falsa conoscenza della realtà, ma deve altresì accertare se il contraente cui è diretta la dichiarazione dell'errante avrebbe potuto, con l'uso della normale diligenza, riconoscere tale errore, con la conseguenza, in caso positivo di tale indagine, della sussistenza della riconoscibilità dell'errore, che unitamente alla sua essenzialità ne legittima la rilevanza e quindi l'annullamento del contratto.Cass. civ. n. 2052/1984
In ipotesi di clausola contrattuale affetta da errore (di diritto) la mera conoscenza della stessa da parte dei contraenti non comporta di per sé la riconoscibilità di quell'errore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza con la quale i giudici del merito, pur avendo esattamente affermato l'essenzialità di un errore di diritto in forza del quale si era data attuazione ad una clausola negoziale affetta da nullità, avevano poi omesso di indagare adeguatamente sulla riconoscibilità dell'errore stesso).Cass. civ. n. 1706/1977
Al fine dell'annullamento del contratto per errore essenziale di uno dei contraenti, è sufficiente la riconoscibilità di tale vizio del consenso da parte dell'altro contraente, secondo i criteri diCass. civ. n. 3472/1972
Affinché l'errore, ancorché essenziale, possa rendere annullabile il negozio, è necessario che sussista la sua riconoscibilità, e cioè la possibilità che esso sia riconosciuto dall'altro contraente. Esso si considera riconoscibile quando, in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto e alle qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo.
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