(massima n. 1)
Ricorre l'ipotesi di indebito oggettivo nel caso in cui manchi una originaria causa contrattuale giustificativa del pagamento o quando la causa, originariamente esistente, sia venuta meno. Si ha, invece, indebito soggettivo quando taluno paghi un debito altrui, credendosi debitore in base ad errore scusabile.