L'espressione viene usata per indicare il c.d. indebito soggettivo ex latere solventis, ossia il caso in cui una persona, credendosi debitore, esegue un pagamento dovuto invece da un terzo. Il diritto alla ripetizione dell'indebito sussiste soltanto nel caso in cui il pagamento non dovuto sia avvenuto per errore scusabile, tale cioč che non avrebbe potuto essere evitato neppure con la normale diligenza. L'indebito soggettivo si distingue da quello oggettivo, che viene solitamente indicato con l'espressione ex persona creditoris.