(massima n. 1)
Nel caso in cui, successivamente alla stipulazione di un contratto preliminare di costituzione di vitalizio alimentare mediante il trasferimento della proprietà di un immobile del vitaliziando, questi, promittente alienante, sia deceduto ne deriva l'automatica risoluzione del detto preliminare per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione di costituire a favore del beneficiario la rendita finalizzata al suo mantenimento, con la conseguenza che va esclusa la sopravvivenza a carico degli eredi dell'obbligo di stipulare il contratto definitivo, né può correlativamente farsi luogo alla sentenza sostitutiva a norma dell'art. 2932 c.c.