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Articolo 1989 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Promessa al pubblico

Dispositivo dell'art. 1989 Codice Civile

Colui che, rivolgendosi al pubblico, promette una prestazione a favore di chi si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione, è vincolato dalla promessa non appena questa è resa pubblica [1334, 1336](1)(2).

Se alla promessa non è apposto un termine, o questo non risulta dalla natura o dallo scopo della medesima, il vincolo del promittente cessa, qualora entro l'anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l'avveramento della situazione o il compimento dell'azione prevista nella promessa.

Note

(1) Se il promittente vuole soddisfare un interesse di natura non patrimoniale tale interesse deve, comunque, essere meritevole di tutela.
(2) La promessa al pubblico si distingue dall'offerta al pubblico (1336 c.c.) che costituisce una proposta contrattuale, assoggettata alla relativa disciplina (1326 ss. c.c.).

Ratio Legis

La fattispecie in esame soddisfa un interesse del promittente che può essere patrimoniale o meno mentre colui che risulta versare nella situazione contemplata tende ad ottenere la prestazione promessa.

Brocardi

Pollicitatio
Pollicitatio est offerentis solius promissum

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

639 Grave perplessità mi ha prodotto l'art. 60 del progetto della Commissione reale che riconosce la promessa unilaterale come fonte autonoma di obbligazioni.
La Commissione chiarì di avere voluto più intensamente affermare il principio del rispetto della parola data; ma, non essendosi determinata una corrente decisa sul punto dell'obbligatorietà della promessa medesima, senza voler pregiudicare la corrispondente questione dogmatica, non ho creduto di includerla nel codice come una fonte generale di dovere giuridico.
640 Mi è sembrata, invece, opportuna la disciplina della promessa al pubblico, perché largamente entrata nella vita pratica, in relazione alla pubblicità che si compie per l'accreditamento di prodotti industriali e commerciali.
La promessa che ho regolato (art. 751) non è quella che si fa in corrispettivo di una prestazione che si richiede al destinatario: in questo caso si ha una offerta contrattuale, e di essa ho fatto cenno nell'art. 189. Non ho, nell'art. 751, disciplinato la promessa a cui deve seguire una dichiarazione di altri che concordi con la dichiarazione del promittente; ho, invece, regolato la promessa che si fa a chi si trovi in una determinata situazione anche preesistente ma ignota al promittente, o a chi compia una prestazione che non sia interdipendente dalla prestazione che è oggetto della promessa; mi sono, in sostanza, riferito, nell'art. 751, alla promessa che non prepara uno scambio di prestazioni in posizione di reciprocità di doveri, per quanto possa implicare ricompensa per una prestazione altrui.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

783 Le disposizioni dedicate alla promessa al pubblico atteggiano quest'ultima come negozio unilaterale. L'assenza di un esplicito riconoscimento legislativo costringeva finora ad adattare la promessa suddetta sul dispositivo contrattuale; ma la struttura unilaterale che dà alla medesima il nuovo codice è molto più aderente alla natura delle cose. Come rileva l'art. 1989 del c.c., primo comma, la promessa può essere fatta a favore di chi si trovi in una data situazione, senza obbligo di fare alcuna prestazione o di svolgere qualche attività. Si può infatti trattare di situazioni già verificatesi quando vien fatta la promessa; configurare allora il destinatario della promessa come un accettante di essa in modo tacito significa fingere l'accettazione per potere creare il contratto e quindi la fonte dl obbligazione del promittente. Anche negli altri casi, in cui il destinatario della promessa deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione, non può dirsi che, date le norme poste negli articoli 1327 a 1329, la costruzione contrattuale della promessa al pubblico non presenterebbe difficoltà. Conviene tenere presente che il quivis de populo, il quale intraprende l'azione richiesta dalla promessa, non può considerarsi un accettante ai sensi dell'art. 1327 del c.c.. Per il promittente conta l'esecuzione completa e non l'inizio dell'esecuzione; e chi inizia l'esecuzione non può impegnare il promittente con l'avviso dell'iniziata esecuzione, perchè la promessa al pubblico vuole di solito spronare più persone epperò quell'avviso non può bloccare la situazione. D'altra parte è sostanziale per chi si accinge all'azione in vista della promessa, che questa sia tenuta ferma per un tempo ragionevole, prescindendo da qualsiasi avviso al promittente dell'inizio dell'azione. Il regolamento della promessa al pubblico come promessa unilaterale tiene conto di queste diverse esigenze meglio di quanto avrebbe potuto fare la struttura contrattuale di essa. I particolari della disciplina data alla promessa al pubblico non abbisognano di illustrazione. Si capisce che alcune delle soluzioni adottate rientrano nella sfera dell'arbitrario legislativo, potendo apparire ugualmente giustificate altre soluzioni; cosi quella del termine annale di durata dell'obbligazione del promittente, quando non sia stato apposto un termine o questo non risulti dalla natura e dallo scopo della medesima (art. 1989, secondo comma); così l'altra della prevalenza di chi per primo ha dato notizia al promittente compiuta o della situazione contemplata nella promessa, tra i molti che potrebbero considerarsi destinatari di questa (art. 1991 del c.c.). Ciò che interessava era che una soluzione fosse imposta, eliminando le molte controversie che l'assenza di una norma avrebbe lasciato sussistere. Del resto le soluzioni adottate sembrano ragionevoli e giustificate dall'utilità di non lasciare indefiniti i rapporti creati dalla promessa al pubblico.

Massime relative all'art. 1989 Codice Civile

Cass. civ. n. 30840/2017

Le attività promozionali svolte con modalità diverse da quelle previste dall'art. 3, comma 1, del d.P.R. n. 430 del 2001 - le quali configurano una promessa al pubblico - in particolare ove basate su di una clausola accessoria al contratto, non possono essere considerate "operazioni a premio" ed esulano, pertanto, dall'ambito applicativo del relativo regime tributario. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da critiche la sentenza impugnata che aveva reputato l'offerta di un premio, condizionata al raggiungimento di un quantitativo di beni venduti, rivolta della società contribuente ai rivenditori ed agenti appartenenti alla propria rete commerciale, una promessa del "premio" quale negozio unilaterale integrante clausola accessoria al contratto e non promessa al pubblico).

Cass. civ. n. 24685/2009

Il concorso a sorte indetto da una società di distribuzione commerciale costituisce un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1989 c.c., di contenuto aleatorio, soggetta alla disciplina dell'errore viziante di cui agli am. 1427 ess. c.c.; ne consegue che tale offerta è annullabile ove risulti che gli strumenti utilizzati per ló svolgimento del concorso siano affetti da errore, riconoscibile da parte del concorrente, tale da elidere in tutto o in parte l'alea posta a base del concorso stesso. (Nella specie, si trattava di un concorso a premi connesso alla vendita di un certo tipo di prodotto e consistente nella consegna di schede contenenti venti caselle, sotto alcune delle quali rimanevano celate le immagini dei premi, di modo che chi avesse scoperto quattro immagini uguali cancellando solo quattro caselle avrebbe vinto il premio. La S.C. ha ritenuto che la riconoscibilità delle caselle vincenti, dovuta ad un difetto di stampa delle schede, facesse venire meno l'alea insita nel contratto).

Cass. civ. n. 2052/1969

Costituisce promessa al pubblico un concorso pubblicitario a premi, il cui regolamento prevede la realizzazione di un numero determinato di desideri espressi dai partecipanti, secondo una scelta operata da una giuria nominata dal soggetto che ha bandito il concorso.

Cass. civ. n. 449/1969

La promessa al pubblico è un negozio unilaterale che vincola il promittente non per effetto dell'incontro della sua volontà con quella di altro soggetto che abbia manifestato di accettare la promessa, bensì per effetto della sua unilaterale determinazione. L'obbligo perciò sorge non appena la promessa è resa pubblica; di guisa che questa non può essere revocata se non per giusta causa ed a condizione che la revoca sia resa pubblica con le stesse forme usate per la promessa.

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