(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)
639 Grave perplessità mi ha prodotto l'art. 60 del progetto della Commissione reale che riconosce la promessa unilaterale come fonte autonoma di obbligazioni.
La Commissione chiarì di avere voluto più intensamente affermare il principio del rispetto della parola data; ma, non essendosi determinata una corrente decisa sul punto dell'obbligatorietà della promessa medesima, senza voler pregiudicare la corrispondente questione dogmatica, non ho creduto di includerla nel codice come una fonte generale di dovere giuridico.
640 Mi è sembrata, invece, opportuna la disciplina della promessa al pubblico, perché largamente entrata nella vita pratica, in relazione alla pubblicità che si compie per l'accreditamento di prodotti industriali e commerciali.
La promessa che ho regolato (art. 751) non è quella che si fa in corrispettivo di una prestazione che si richiede al destinatario: in questo caso si ha una offerta contrattuale, e di essa ho fatto cenno nell'art. 189. Non ho, nell'art. 751, disciplinato la promessa a cui deve seguire una dichiarazione di altri che concordi con la dichiarazione del promittente; ho, invece, regolato la promessa che si fa a chi si trovi in una determinata situazione anche preesistente ma ignota al promittente, o a chi compia una prestazione che non sia interdipendente dalla prestazione che è oggetto della promessa; mi sono, in sostanza, riferito, nell'art. 751, alla promessa che non prepara uno scambio di prestazioni in posizione di reciprocità di doveri, per quanto possa implicare ricompensa per una prestazione altrui.
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
783 Le disposizioni dedicate alla promessa al pubblico atteggiano quest'ultima come negozio unilaterale. L'assenza di un esplicito riconoscimento legislativo costringeva finora ad adattare la promessa suddetta sul dispositivo contrattuale; ma la struttura unilaterale che dà alla medesima il nuovo codice è molto più aderente alla natura delle cose. Come rileva l'
art. 1989 del c.c., primo comma, la promessa può essere fatta a favore di chi si trovi in una data situazione, senza obbligo di fare alcuna prestazione o di svolgere qualche attività. Si può infatti trattare di situazioni già verificatesi quando vien fatta la promessa; configurare allora il destinatario della promessa come un accettante di essa in modo tacito significa fingere l'accettazione per potere creare il contratto e quindi la fonte dl obbligazione del promittente. Anche negli altri casi, in cui il destinatario della promessa deve rendersi attivo per guadagnare la prestazione, non può dirsi che, date le norme poste negli articoli 1327 a 1329, la costruzione contrattuale della promessa al pubblico non presenterebbe difficoltà. Conviene tenere presente che il quivis de populo, il quale intraprende l'azione richiesta dalla promessa, non può considerarsi un accettante ai sensi dell'
art. 1327 del c.c.. Per il promittente conta l'esecuzione completa e non l'inizio dell'esecuzione; e chi inizia l'esecuzione non può impegnare il promittente con l'avviso dell'iniziata esecuzione, perchè la promessa al pubblico vuole di solito spronare più persone epperò quell'avviso non può bloccare la situazione. D'altra parte è sostanziale per chi si accinge all'azione in vista della promessa, che questa sia tenuta ferma per un tempo ragionevole, prescindendo da qualsiasi avviso al promittente dell'inizio dell'azione. Il regolamento della promessa al pubblico come promessa unilaterale tiene conto di queste diverse esigenze meglio di quanto avrebbe potuto fare la struttura contrattuale di essa. I particolari della disciplina data alla promessa al pubblico non abbisognano di illustrazione. Si capisce che alcune delle soluzioni adottate rientrano nella sfera dell'arbitrario legislativo, potendo apparire ugualmente giustificate altre soluzioni; cosi quella del termine annale di durata dell'obbligazione del promittente, quando non sia stato apposto un termine o questo non risulti dalla natura e dallo scopo della medesima (art. 1989, secondo comma); così l'altra della prevalenza di chi per primo ha dato notizia al promittente compiuta o della situazione contemplata nella promessa, tra i molti che potrebbero considerarsi destinatari di questa (
art. 1991 del c.c.). Ciò che interessava era che una soluzione fosse imposta, eliminando le molte controversie che l'assenza di una norma avrebbe lasciato sussistere. Del resto le soluzioni adottate sembrano ragionevoli e giustificate dall'utilità di non lasciare indefiniti i rapporti creati dalla promessa al pubblico.