(massima n. 1)
Si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non è tenuto a garantire il conduttore, ai sensi del comma 2 dell'art. 1585 c.c. - qualora il pregiudizio al conduttore medesimo derivi da un atto illecito aquiliano del terzo, senza che venga posto in questione, né direttamente né indirettamente, il diritto del conduttore stesso al godimento della cosa locata. (Nella specie, il conduttore di un immobile aveva chiesto la condanna del proprietario del fondo limitrofo a provvedere alla potatura della siepe di cipressi a confine, onde impedire la riduzione di luce ed aria che la crescita incontrollata delle piante aveva provocato nel proprio giardino. La sentenza impugnata, avendo qualificato quella proposta come azione di manutenzione del possesso, gli aveva negato la legittimazione nella sua qualità di mero conduttore dell'immobile. La Suprema Corte, in applicazione del principio di diritto di cui alla massima, ha cassato la predetta sentenza).