(massima n. 1)
Il conduttore ha diritto alla tutela risarcitoria nei confronti del terzo che, con il proprio comportamento, gli arrechi danno nell'uso o nel godimento dell'immobile locato, avendo un'autonoma legittimazione per proporre l'azione di responsabilitą contro l'autore di tale danno, ai sensi dell'art. 1585, comma 2, c.c.