(massima n. 1)
Si ha molestia di diritto - contro la quale il locatore č tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art, 1585, primo comma c.c. - quando il terzo tenda a privare il conduttore del godimento della cosa locata, reclamando un diritto contrastante col suo godimento, mentre si ha molestia di fatto - contro la quale il locatore non č tenuto a garantire il conduttore, ai sensi dell'art. 1585, secondo comma c.c. - quando il terzo pregiudichi il godimento del conduttore pur senza contestare il diritto di servirsi della cosa locata per l'uso a cui essa č destinata. (Nella specie, la Corte ha definito molestia di diritto quella con cui un terzo asporti, dicendosene proprietario, le canne fumarie di cui sia corredato un immobile locato per essere destinato a torrefazione di caffč).