(massima n. 1)
Perché sussistano le molestie di diritto previste dal primo comma dell'art. 1585 c.c. non è indispensabile che il terzo, che pretenda di aver diritto sulla cosa oggetto della locazione, invochi formalmente tale sua pretesa, essendo sufficiente, invece, che questi con il suo comportamento contraddica sostanzialmente, ai suoi contrari fini, il diritto del conduttore al pieno godimento della cosa: ciò che può realizzarsi anche mediante una menomazione materiale del bene che limiti tale godimento e valga a dimostrare, al contempo, la volontà del terzo di contestare il diritto del locatore (e conseguentemente quello del conduttore) contrapponendovi un diritto proprio.