I conflitti fra concorrenti nel diritto personale al godimento della stessa cosa è la precedenza nel conseguimento della cosa
L'art. 1380 trova i suoi precedenti nell'art. #1126# del codice del 1865. Ma l'art. #1126# limitava le sue provvidenze ai mobili per natura ed ai titoli al portatore; di più, prevedeva l'ipotesi della consegna di tale cosa in possesso. Invece nel codice del 1942 l’art. 1380 ha portata molto più vasta, perché prevede l’ipotesi di qualsivoglia concessione di diritto personale di godimento, relativo alla stessa cosa, mobile od immobile che sia.
Non vi può esser dubbio, in base ai principi generali, sulla giustizia del criterio che preferisce il contraente che per primo ha conseguito il diritto personale concesso sulla stessa cosa. Invero, se Tizio ha promesso a Caio ed a Sempronio, per esempio, il comodato di un libro, Caio potrà avere azione contro Tizio inadempiente, Sempronio potrà avere azione del pari contro Tizio inadempiente, ma Caio e Sempronio non possono avere alcuna azione l'uno verso l'altro, perché, non la legge, non il contratto, non alcun fatto rilevante è intervenuto a creare rapporti di qualsivoglia natura fra loro due. Per conseguenza, il primo dei due che riceve il libro se lo tiene, e non può esser molestato dal secondo, a lui estraneo sotto ogni rapporto. Ora, questo criterio che era posto dal legislatore del 1865 per le promesse di prestazioni, già si applicava anche, nonostante qualche oscillazione dottrinale, alle locazioni immobiliari non soggette a trascrizione, con una applicazione, per analogia, pienamente giustificata. Ora l’art. 1380 del codice del 1942 è venuto a confermare la regola, così estesa anche ai rapporti personali sugl'immobili, con espressa disposizione.
I conflitti fra concorrenti al diritto ad una stessa prestazione, e la precedenza nel conseguimento della prestazione
Ma noi crediamo che l’art. 1380, obbedendo ai principi generali sopra accennati, abbia portata ancora più vasta di quanto non risulti dalla lettera dell'articolo stesso. Per conseguenza, a nostro avviso, la regola posta dall'art. 1380 a proposito di un conflitto nel godimento di una stessa cosa, si applica anche, secondo noi, ai confiitti per il godimento della stessa prestazione personale. Così, se il medico ha promesso di andare lo stesso giorno, alla stessa ora, da due malati, quello che riceve la visita del medico nulla deve all'altro, neanche se si è accaparrato la preferenza con lusinghe od offerte particolari. Il principio opposto che vale per lo storno degl'impiegati da parte dei capi di azienda, trova la sua giustificazione nel disposto positivo dell'art. 2598, n. 3 che considera come concorrenza sleale l'impiego di mezzi scorretti idonei a danneggiare l'altrui azienda: e fra tali mezzi scorretti lo storno degli altrui impiegati è giustamente annoverato. Ma ove la legge tace, il principio osservato dall'art. 1380 toglie al promissario personale deluso ogni pretesa contro il promissario personale preferito.
Il titolo certo di data anteriore – La trascrizione
La regola posta dall'art. 1380 secondo comma, dà la preferenza a chi ha titolo certo di data anteriore, se nessuno dei due avversari ha conseguito il godimento.
Qui noi vediamo una deroga ai principi, limitata, per conseguenza, alla sola prestazione personale di cose. Riprendiamo l'esempio del medico il cui assistente ha, per errore, fissato due visite nello stesso giorno e per la stessa ora. In base ai principi, non si può dire che il medico sia tenuto ad adempiere la promessa fatta anteriormente. Ciò potrebbe dirsi se fossimo in tema di rapporti reali, ove la perduta disponibilità della cosa non consente più di darla validamente al secondo acquirente. Ma in tema di prestazioni personali, ove la libertà di agire è inalienabile, la seconda promessa, in linea di principio, vale la prima. Tanto il primo contraente negletto quanto il secondo hanno diritto ad ottenere l'adempimento del patto dal medico; né l'uno né l'altro hanno azione fra loro, il medico sceglierà chi vorrà, e farà bene, moralmente parlando, a scegliere il malato più grave. Così vogliono, secondo noi, i principi, rimanendo il caso estraneo a quello previsto dall'articolo 1380.
Supponiamo invece che si tratti di due contendenti per lo stesso villino, locato a scopo di villeggiatura. In questo caso, se nessuno dei due ha conseguito la chiave, e con essa il godimento, l'art. 1380, derogando, secondo noi, ai principi, dà la preferenza a chi ha titolo di data certa anteriore, ciò che non toglie l'azione di danni contro il proprietario da parte dell'aspirante escluso.
In particolare poi, dal secondo comma dell'art. 1380, nel caso del villino, risultano le seguenti conseguenze:
a) il primo stipulante ha azione per la consegna dell'immobile contro il proprietario;
b) il secondo stipulante ha azione di danni ma non per la consegna;
c) se il proprietario, dopo la domanda giudiziale del primo stipulante, ha dato il villino al secondo, in questo caso speciale il primo ha azione contro il secondo.
A prima vista, quest'ultima conseguenza parrebbe in contrasto col primo comma dell'art. 1380; ma meglio considerando si scorge che, se non si ammettesse un'azione del primo stipulante contro il secondo, in questo caso, il secondo comma dell'art. 1380 rimarrebbe senza effetto. Come potrebbe, invero, il primo stipulante far valere la sua preferenza, se nelle more del giudizio il proprietario potesse dar la cosa in godimento al secondo, e se costui, avutala, potesse tenersela, invocando il 1° comma dell'art. 1380? Se il primo stipulante non avesse modo di esercitare il suo diritto di preferenza fino a che non avesse ricevuto la cosa, sarebbe inutile il 2° comma dell'art. 1380. D'altra parte, se il primo stipulante non potesse agire contro il secondo, inutile sarebbe la sua azione contro il proprietario, perché costui, perduta la disponibilità della cosa, non potrebbe più dargliela, senza la condanna del secondo stiptilante. Ecco perché, secondo noi, il secondo comma dell'art. 1380 conduce implicitamente ad ammettere una eccezionale azione di un promissario contro l'altro.
Il terzo comma dell'art. 1380 fa salvi gli effetti della trascrizione che, come è noto, si applica alle locazioni immobiliari ultranovennali (art. 2643 n. 8).