Cass. civ. n. 770/2020
L'onere probatorio dello stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento grava sul coniuge che richiede la prestazione alimentare ex art. 446 c.c.
Cass. civ. n. 1040/1977
L'ordinanza, con la quale il pretore od il presidente del tribunale, in applicazione dell'art. 446 c.c., fissano un assegno provvisorio di alimenti, può essere posta in esecuzione nei confronti dell'obbligato solo previa notificazione al medesimo con la formula esecutiva, ai sensi degli artt. 475 e 479 c.p.c. Un esonero da detto adempimento, infatti, non è previsto da alcuna norma di legge, né può evincersi dalla natura del provvedimento, il quale mira esclusivamente a tutelare le esigenze dell'alimentando in corso di causa, e non ha carattere cautelare in senso proprio.
Cass. civ. n. 3000/1972
Il provvedimento col quale il Presidente del tribunale disponga, anche fuori della pendenza del giudizio alimentare di merito, la concessione di un assegno alimentare provvisorio, non ha natura decisoria e definitiva e, come tale, non è impugnabile con ricorso in Cassazione
ex art. 111 della Costituzione.
Cass. civ. n. 2348/1970
Il provvedimento, con cui il Presidente del tribunale dispone la corresponsione di un assegno alimentare provvisorio, non è suscettibile di ricorso per cassazione
ex art. 111 Costituzione, rimanendo aperta la regolamentazione della prestazione alimentare, nell'ampio senso che colui a carico del quale l'assegno è stato posto, conserva la duplice possibilità di fare riesaminare, in sede di pronuncia definitiva l'
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quantum della detta prestazione e di riversarla, se del caso, sugli altri obbligati.