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Articolo 538 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Riserva a favore degli ascendenti

Dispositivo dell'art. 538 Codice Civile

Se chi muore non lascia figli(1) [250 ss. c.c.], ma ascendenti(1)(2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544(3).

In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569(4).

Note

(1) Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2) Rientrano nella categoria degli ascendenti i genitori e gli ascendenti adottivi (ad esclusione delle adozioni di persone maggiori di età) e quelli di figli legittimati (per susseguente matrimonio o per provvedimento giudiziale).
(3) Ove al de cuius succedano gli ascendenti (perchè non vi sono figli nè coniuge), a questi spetta 1/3 del patrimonio. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge si applica l'art. 544 del c.c.. La quota è fissa, prescinde quindi dal numero degli ascendenti superstiti.
(4) La quota riservata agli ascendenti si divide tra linea materna e paterna. Ove però gli ascendenti delle due linee non siano di uguale grado, l'intera quota spetta all'ascendente più prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: alla morte di Tizio, celibe senza figli, succedono i genitori del defunto, Caio e Mevia, ciascuno per la metà della quota di legittima riservata agli ascendenti dalla norma in commento, ossia la metà di 1/3. Se però Caio è premorto a Tizio, i genitori ancora viventi di Caio (nonni di Tizio) non succedono a Tizio in quanto la quota di Caio spetta a Mevia.

Ratio Legis

Le norme che regolano la successione dei legittimari tutelano il coniuge, i figli e i genitori del de cuius, riservando loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata. Si ritengono in tal modo correttamente bilanciate, da un lato, la tutela della famiglia (v. art. 29 Cost.), dall'altro, la liberta di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (v. art. 587 del c.c.).

Spiegazione dell'art. 538 Codice Civile

La quota riservata agli ascendenti è rimasta uguale a quella fissata dal codice precedente, cioè di un terzo del patrimonio, sebbene in sede di riforma si fosse manifestata dapprima una tendenza favorevole a una diminuzione, successivamente una tendenza favorevole a un aumento.
Presupposto della vocazione degli ascendenti è, per la ragione già accennata, che non vengano alla successione discendenti.
Destinatari di questa vocazione sono soltanto gli ascendenti; non gli adottivi, esclusi espressamente dalla successione dall’art. 304 c.c.
Il secondo comma dichiara espressamente applicabili alla successione necessaria degli ulteriori ascendenti le disposizioni dell’art. 569 c.c., secondo cui gli ascendenti succedono in ordine di prossimità, salva la ripartizione a metà fra le due linee paterna e materna, se essi sono di grado uguale.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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Consulenze legali
relative all'articolo 538 Codice Civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

Daniela M. chiede
martedì 19/11/2013 - Lazio
“Sono stata nominata erede universale (testamento già pubblicato) da una mia amica, con la quale avevo un rapporto di convivenza. La stessa è deceduta in attività di servizio lo scorso mese di agosto, era insegnante di ruolo in una scuola pubblica. La signora non aveva né coniuge, né figli e né parenti e affini con lei viventi a carico, in questo caso l'indennità sostitutiva del preavviso e il tfr spettano a me? E se si devo presentare la dichiarazione di successione entrando queste indennità nell'asse ereditario? Grazie.”
Consulenza legale i 29/11/2013
L'art. 2122 del c.c. prevede che in caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 (indennità sostitutiva del preavviso) e 2120 (trattamento di fine rapporto) vadano corrisposte ai soggetti individuati dalla norma stessa, che sono:
- il coniuge anche se separato legalmente o di fatto; non compete, invece al coniuge superstite a cui sia stata addebitata la separazione, quando lo stesso non fruiva degli alimenti;
- i figli;
- i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado se vivevano a carico del prestatore di lavoro.
Il comma che recita "In mancanza delle persone indicate nel primo comma, le indennità sono attribuite secondo le norme della successione legittima" (che quindi escludeva la possibilità di conseguire l'indennità di preavviso e il tfr per chi fosse erede testamentario) è stato dichiarato illegittimo con sent. Corte cost. 19.1.1972, n. 8 «nella parte in cui esclude che il lavoratore subordinato, in mancanza delle persone indicate nel primo comma, possa disporre per testamento delle indennità di cui allo stesso articolo».
Pertanto, qualora i soggetti indicati dall'art. 2122 c.c. manchino o rinuncino, i beneficiari potranno essere individuati anche in base alle norme sulla successione testamentaria (art. 587 e ss. c.c.). L'amica nominata erede universale può, quindi avere diritto alle indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c.
Per quanto riguarda l'obbligo di presentare la denuncia di successione, si evidenzia che l'esenzione da tale adempimento si ha solo se l'eredità è devoluta al coniuge e ai parenti in linea retta del defunto, e se l'attivo ereditario ha un valore non superiore a 25.823 euro e non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari. Pertanto, nel caso di specie, l'erede testamentario deve presentare la dichiarazione di successione.

Massimo chiede
lunedì 12/12/2011 - Emilia-Romagna

“si chiede cortesemente come vada ripartita l'eredità tra coniuge della scomparsa, madre ancora vivente,e una sorella. Il trattamento di fine rapporto deve essere inserito in tutto questo? grazie”

Consulenza legale i 03/01/2012

In assenza id disposizioni testamentarie dovranno essere applicate le regole relative alla successione legittima. Di conseguenza, ai sensi dell'art. 582 del c.c.al coniuge spetteranno i 2/3 dell'eredità, alla madre 1/4 e alla sorella 1/12.

Per ciò che concerne il trattamento di fine rapporto sarà necessario osservare quanto previsto dall'art. 2122 del c.c., il quale dispone che il tfr vada corrisposto al coniuge, ai figli, se vivevano a carico del prestatore di lavoro, ai suoi parenti entro il terzo grado e ai suoi affini entro il secondo. La ripartizione delle indennità, se non vi è accordo tra gli aventi diritto, deve farsi secondo il bisogno di ciascuno.

Sotto il profilo dell'imposta di successione l'art. 12 del d.lgs. 346/1990 dispone che le indennità di cui all'art. 2122 c.c. non concorrono a formare l'attivo ereditario. In altri termini, il codice civile e la legge fiscale trattano la percezione del tfr in caso di morte del lavoratore come un acquisto proprio dei soggetti che la legge indica e non quindi come un acquisto che i successori effettuano in seguito al loro subentro nel patrimonio ereditario del defunto. Il tfr non viene cioè considerato come un diritto maturato nel patrimonio del defunto, e che passa agli eredi in quanto subentranti nella universalità nei rapporti giuridici attivi e passivi già facenti capo al defunto stesso, ma viene considerato come un diritto che si forma in capo a certi specifici soggetti. Va da sè poi, che nella maggior parte dei casi, come in quello di specie, coloro che maturano il diritto al tfr del lavoratore defunto ne sono anche gli eredi e quindi, di fatto, cumulano in sé queste due "qualità".