Se chi muore non lascia figli(1) [250 ss. c.c.], ma ascendenti(1)(2), a favore di questi è riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall'articolo 544(3).
In caso di pluralità di ascendenti, la riserva è ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall'articolo 569(4).
Note
(1)
Comma così modificato dal D.Lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, a decorrere dal 7 febbraio 2014.
(2)
Rientrano nella categoria degli ascendenti i genitori e gli ascendenti adottivi (ad esclusione delle adozioni di persone maggiori di età) e quelli di figli legittimati (per susseguente matrimonio o per provvedimento giudiziale).
(3)
Ove al
de cuius succedano gli ascendenti (perchè non vi sono figli nè coniuge), a questi spetta 1/3 del patrimonio. Se gli ascendenti concorrono con il coniuge si applica l'art.
544 del c.c.. La quota è fissa, prescinde quindi dal numero degli ascendenti superstiti.
(4)
La quota riservata agli ascendenti si divide tra linea materna e paterna. Ove però gli ascendenti delle due linee non siano di uguale grado, l'intera quota spetta all'ascendente più prossimo, senza distinzione di linea.
Esempio: alla morte di Tizio, celibe senza figli, succedono i genitori del defunto, Caio e Mevia, ciascuno per la metà della quota di legittima riservata agli ascendenti dalla norma in commento, ossia la metà di 1/3. Se però Caio è premorto a Tizio, i genitori ancora viventi di Caio (nonni di Tizio) non succedono a Tizio in quanto la quota di Caio spetta a Mevia.
Ratio Legis
Le norme che regolano la successione dei legittimari tutelano il coniuge, i figli e i genitori del de cuius, riservando loro una quota di patrimonio in relazione alla quale la volontà del testatore viene limitata. Si ritengono in tal modo correttamente bilanciate, da un lato, la tutela della famiglia (v. art. 29 Cost.), dall'altro, la liberta di ciascuno di disporre dei propri beni per il tempo in cui avrà cessato di vivere (v. art. 587 del c.c.).