(massima n. 2)
Non può qualificarsi adempimento di un'obbligazione naturale il fatto di un coobbligato alla prestazione di alimenti che abbia effettuato la prestazione, oltre che per la propria quota, anche per quella di altro coobbligato di pari grado, senza mai richiedere il concorso di quest'ultimo; ciò perché la norma dell'art. 441 c.c., che espressamente stabilisce l'obbligo di concorso alla prestazione degli alimenti nel caso di concorso di più obbligati, ha natura cogente, mentre, al contrario, l'obbligazione naturale è un dovere originariamente non giuridico, che acquista efficacia giuridica mediante l'adempimento. La detta ipotesi configura, invece, una gestione di affari ad opera di uno dei coobbligati alla prestazione
alimentare, perché l'affare è in parte proprio ed in parte altrui.