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Articolo 382 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 28/12/2025]

Responsabilità del tutore e del protutore

Dispositivo dell'art. 382 Codice Civile

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia [1176]. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri [357].

Nella stessa responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio(1).

Note

(1) Il tutore risponderà dei danni cagionati al patrimonio del minore derivanti dal suo agire anche con colpa lieve, salvo che la causa non gli sia imputabile. Si veda inoltre l'art. 48 della L. 4 maggio 1983 n. 184 (a mente del quale "Se l'adottato ha beni propri, l'amministrazione di essi, durante la minore età dell'adottato stesso, spetta all'adottante, il quale non ne ha l'usufrutto legale, ma può impiegare le rendite per le spese di mantenimento, istruzione ed educazione del minore con l'obbligo di investirne l'eccedenza in modo fruttifero").

Ratio Legis

La norma riprende il noto principio generale delineato dall'art. 1176 del c.c. sulla diligenza imposta nelle obbligazioni.

Brocardi

Dolus tutoris vel curatoris nocere (neque prodesse) pupillo vel furioso non debet

Spiegazione dell'art. 382 Codice Civile

Il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza di un buon padre di famiglia, e risponde dei danni cagionati per la violazione dei propri doveri; nella medesima responsabilità incorre il protutore per ciò che riguarda i doveri del proprio ufficio. Si tratta, in sostanza, di concrete applicazioni derivanti dai principi generali (articoli #1219# e #1224# del codice del 1865).

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

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quali sono le sentenze più recenti che qualificano la responsabilità dell'amministratore di sostegno, parente del beneficiario, come responsabilità da contatto sociale ex art. 1218 per violazione dei doveri imposti dal decreto di nomina?”
Consulenza legale i 10/02/2026
Va premesso che, in forza del rinvio contenuto all’art. 411, comma 1, c.c. “si applicano all'amministratore di sostegno, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 349 353 e da 374 a 388” del medesimo codice civile, dettate in materia di tutela degli interdetti.

Tra queste disposizioni vi è, in particolare, l’art. 382 c.c., ai sensi del quale “il tutore deve amministrare il patrimonio del minore con la diligenza del buon padre di famiglia. Egli risponde verso il minore di ogni danno a lui cagionato violando i propri doveri”.
In ordine a tale ultima norma esiste una consolidata e risalente giurisprudenza ai sensi della quale “la responsabilità del tutore verso l'incapace ha natura contrattuale e perciò nel giudizio relativo incombe al tutore di fornire la prova che l'inadempimento agli obblighi inerenti alla funzione tutoria è derivato da causa non imputabile” (così Corte d'Appello Roma, 19/05/1959).

Tale orientamento viene confermato, con specifico riferimento all’istituto (certamente di più recente introduzione) dell’amministrazione di sostegno da Tribunale Venezia, Sez. II, Sent., 06/07/2023, n. 1203, secondo cui “ai sensi del combinato disposto degli artt. 411 e 382 c.c., qualora l'amministratore di sostegno non adempia ai propri obblighi, aventi fondamento legale o nel provvedimento di nomina, nei confronti del Beneficiario con la diligenza del buon padre di famiglia, egli è responsabile dei danni cagionati a quest'ultimo. Ne deriva che, qualora l'amministratore di sostegno voglia sottrarsi da tale responsabilità, avrà l'onere della prova che l'inadempimento degli obblighi che discendono dalla sua funzione sia a lui non imputabile e ciò vale sia per le condotte omissive, che per quelle commissive, dato che l'eventuale appropriazione di somme del Beneficiario sarebbe comunque avvenuta nell'ambito del particolare rapporto A.d.S. - Beneficiario che trova fonte nel combinato disposto di quanto previsto nella legge e nel provvedimento di nomina e che determina il sorgere di un contatto sociale qualificato, certamente riconducibile alla responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1173 c.c.”.