Non possono essere nominati tutori e, se sono stati nominati, devono cessare dall'ufficio [393]:
- 1) coloro che non hanno la libera amministrazione del proprio patrimonio(1);
- 2) coloro che sono stati esclusi dalla tutela per disposizione scritta del genitore il quale per ultimo ha esercitato la responsabilità genitoriale [348](2);
- 3) coloro che hanno o sono per avere o dei quali gli ascendenti, i discendenti o il coniuge hanno o sono per avere col minore una lite, per effetto della quale può essere pregiudicato lo stato del minore o una parte notevole del patrimonio di lui(3);
- 4) coloro che sono incorsi nella perdita della responsabilità genitoriale [32, 34, 609 novies c.p.] o nella decadenza da essa, o sono stati rimossi da altra tutela [348](4);
- 5) il fallito che non è stato cancellato dal registro dei falliti [50, 142](5).
-
5-bis) coloro che versano nelle ulteriori condizioni di incapacità previste dalla legge(6).
Note
(1)
L'incapacità all'ufficio tutelare è una qualificazione negativa del soggetto, che rende lo stesso inidoneo allo svolgimento di dette funzioni. Nei casi racchiusi nella formulazione del n. 1) del presente articolo, essa deve preesistere alla nomina, e riguarda: i minori, gli interdetti ed interdicendi, i minori emancipati e gli inabilitati.
(2)
Con l'esclusione del soggetto, determinata dallo stesso genitore viene impedita in maniera relativa (solo nei confronti di quel minore) l'idoneità ad assumere quell'ufficio di tutore.
(3)
L'incipiente grave lite determina la preclusione giustificabile sulla base di una situazione di conflitto di interessi fra il minore e il soggetto al quale dovrebbe riferirsi l'ufficio di tutore.
(4)
Il numero è stato così modificato dall'art. 146 della L. 24 novembre 1981 n. 689.
(5)
In seguito alla riacquisizione della capacità di effettuare atti di disposizione patrimoniale pur non essendo cancellati dall'elenco dei falliti.
(6)
Numero inserito dal D. Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia"), come modificato dalla L. 29 dicembre 2022, n. 197, il quale ha disposto (con l'art. 35, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti".