(massima n. 1)
E' manifestamente infondata, con riferimento agli artt.
3,
23,
53 e
77 Cost., la questione di legittimitā costituzionale degli artt. 11, 15, 16, 46, 47 e 48 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche), laddove prevedono che l'indennitā integrativa speciale concorre alla formazione del reddito ed č quindi assoggettata all'I.R.PE.F., in quanto - posto che sono giā state dichiarate non fondate varie questioni di costituzionalitā di contenuto sostanzialmente identico a quella attuale; che č stato pure riconosciuto, anche in presenza di un significativo tasso di inflazione, come il fenomeno della svalutazione della moneta non possa rendere illegittimo il prelievo fiscale (alla luce dell'art.
53 Cost.) per il solo fatto di accrescere oggettivamente l'incidenza di un determinato tributo; e che č stato evidenziato come l'indennitā integrativa speciale, sorta inizialmente come elemento aggiuntivo e separato con finalitā di mantenimento del potere di acquisto delle retribuzioni (e delle pensioni) dei pubblici dipendenti erose dall'inflazione, sia andata progressivamente evolvendosi nel senso di diventare una componente vera e propria della retribuzione stessa - tale mutamento, recepito anche in numerosi recenti provvedimenti legislativi, dimostra che l'esclusione dall'obbligo tributario, comprensibile in origine, risulterebbe oggi del tutto ingiustificata.