(massima n. 1)
In tema di imposte sui redditi, in base al dettato dell'art. 6, comma secondo, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo e nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Pertanto, l'indennitā corrisposta (in sede transattiva) dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la reintegrazione delle energie psicofisiche (in base a valutazione giudiziale di merito insindacabile da parte della Corte di cassazione) spese dal lavoratore oltre l'orario massimo di lavoro da lui esigibile, non č assoggettabile a tributo. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Liguria, 26 novembre 1997).