L'articolo 23 stabilisce una specifica
riserva di legge in merito all'imposizione di prestazioni personali o patrimoniali nei confronti del
cittadino. Ciò al fine di evitare che ad egli possa essere arbitrariamente imposto un obbligo di
fare o di
dare qualcosa senza che l'entità ed il contenuto della prestazione sia desumibile dai criteri stabiliti dalla legge.
Tra le prestazioni personali rientrano il dovere di prestare
testimonianza e quello di difesa dello
Stato. La Consulta ha precisato che il concetto di
prestazione patrimoniale viene inteso in senso lato, cioè come tributo (art.
53 Cost.) a prescindere dal fatto che si tratti di tassa, imposta o contributo ogni volta che si realizza un'imposizione fiscale a carico dei singoli.
Il potere legislativo in materia spetta unicamente al Parlamento ed alle Assemblee regionali, e non al
potere regolamentare del Governo.
La disciplina di riferimento trova il proprio contenuto nel c.d. "Statuto del
Contribuente" (L. n. 212/2000), il quale innanzitutto sancisce che nessun tributo può venire introdotto con decreto legge, mentre è invece possibile ricorrere al decreto legislativo, tramite cui il Parlamento delega il
Governo a legiferare in materia sulla base di
principi e criteri direttivi previamente stabiliti e dai quali non è possibile discostarsi.