(massima n. 1)
Ai fini della distinzione del rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, elementi rilevanti sono l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve estrinsecarsi nella emanazione di ordini specifici, oltre che nell'esercizio di un’assidua attività di vigilanza e controllo nella esecuzione delle prestazioni lavorative, e il suo inserimento nell’organizzazione aziendale, da valutarsi con riferimento alla specificità dell’incarico conferitogli e alle modalità della sua attuazione. Altri elementi, quali l’assenza di rischio, la continuità della prestazione, l’osservanza di un orario, la localizzazione della prestazione, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva. In particolare, per quanto riguarda la sussistenza del rischio, questa viene in rilievo, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato, quando si prospetti l’ipotesi che il prestatore di opera possa in realtà rivestire la qualità di imprenditore e, come tale, prestare un’attività autonoma all’interno o comunque a favore dell’impresa committente, ma non quando si tratti di prestazione di attività di carattere professionale, perché, in tale ipotesi, non si pone un problema di distribuzione del rischio tra il committente e il professionista, il quale non ha un proprio rischio di impresa, ma è soggetto alla sola eventualità dell’inadempimento o dell’insolvenza della controparte.Nei casi in cui la qualificazione del rapporto si riveli di difficile e non sicuro apprezzamento, deve farsi riferimento alla volontà espressa dalle parti nel contratto.