(massima n. 1)
La violazione delle norme costituzionali non può essere prospettata direttamente come motivo di ricorso per cassazione ex art.
360, comma 1, n. 3, c.p.c., in quanto il contrasto tra la decisione impugnata e i parametri costituzionali, realizzandosi sempre per il tramite dell'applicazione di una norma di legge, deve essere portato ad emersione mediante l'eccezione di illegittimità costituzionale della norma applicata.