(massima n. 1)
Il lavoratore dipendente sostituito per il quale il datore di lavoro, in qualità di sostituto d’imposta, ha omesso il versamento delle ritenute IRPEF operate sul suo reddito di lavoro dipendente non può essere destinatario, neppure quale obbligato solidale, del ruolo contenuto nella cartella di pagamento recante gli importi non versati a titolo di IRPEF dallo stesso datore di lavoro.