(massima n. 1)
Debbono ritenersi esenti dalla imposta sul reddito delle persone fisiche, ai sensi dell'art. 34, primo comma del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nel testo risultante dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 387 del 11 luglio 1989, le pensioni privilegiate ordinarie, aventi natura sostitutiva, attribuite ai militari in servizio di leva anche in forma sostitutiva, per fatti invalidanti connessi alla prestazione di tale servizio. (rigetta, Comm. Trib. Reg. Torino, 2 dicembre 1996).