(massima n. 1)
Le pensioni privilegiate ordinarie a seguito di infermitā o lesioni per fatto di servizio sono soggette, per l'intero ammontare, all'I.R.P.E.F., ai sensi dello art. 46, secondo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 597 (e a partire dal primo gennaio 1988 ai sensi dell'art. 46, secondo comma, del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917), atteso che esse hanno natura reddituale e non esclusivamente risarcitoria come le pensioni di guerra e non possono, quindi, essere a queste assimilate ai fini dell'esenzione dall'imposta sul reddito prevista dall'art. 34 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, restando, altresė, irrilevante a tal fine - avendo soltanto una funzione classificatoria per categorie dei redditi, che vengono poi individuati analiticamente da altre norme - la disposizione dell'art. 6, secondo comma, del D.P.R. n. 917 del 1986, che include nella stessa categoria dei redditi sostituiti o perduti i proventi conseguiti in loro sostituzione "esclusi quelli dipendenti da invaliditā o da morte". (rigetta, Comm. Trib. Centrale, 13 marzo 1991).