(massima n. 1)
La mancanza della data della decisione del Consiglio Nazionale forense non comporta - in difetto di previsione espressa - la nullitā della stessa, stante il principio di tassativitā delle nullitā, secondo cui l'inosservanza delle disposizioni stabilite per gli atti del procedimento č causa di nullitā soltanto nei casi previsti dalla legge. (Nella specie la S.C. ha considerato anche che la data della pronuncia, per gli effetti che ne derivavano, poteva essere ricavata da quella della notifica) (rigetta, Consiglio Nazionale forense Roma, 29 settembre 1998).