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Articolo 31 Costituzione

[Aggiornato al 22/10/2023]

Dispositivo dell'art. 31 Costituzione

La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia [36, 37] e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Protegge la maternità [37], l'infanzia e la gioventù [37], favorendo gli istituti necessari a tale scopo [291 ss. c.c.].

Ratio Legis

Anche tale norma (v. 30 Cost.) dimostra la particolare tutela che il costituente ha riservato alla famiglia - quale società naturale che costituisce uno dei pilastri dell'ordinamento - ed alla maternità, infanzia e gioventù, considerate espressione dei soggetti più deboli del nucleo famigliare.

Spiegazione dell'art. 31 Costituzione

La carta costituzionale, al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i rapporti familiari.

Tali rapporti e le formazioni sociali di cui si compongono rappresentano un fondamentale raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un elemento imprescindibile della vita democratica del Paese.

Per quanto concerne il primo comma, esso impone allo Stato una tutela positiva nei confronti delle famiglie più bisognose e numerose. Per l'attuazione del principio si sono susseguite nel tempo diverse disposizioni di legge, tendenzialmente volte ad attribuire alla famiglia o ad uno dei genitori dei contributi economici a sostegno della genitorialità, di regola sino a che i figli non raggiungono una certa età. Sulla stessa scia si pongono anche le disposizioni che attribuiscono i congedi parentali (di maternità o paternità) nonchè quelle che agevolano il reingresso dei genitori nel mondo del lavoro. Una particolare attenzione viene dedicata dal costituente alle famiglie numerose.

Il secondo comma stabilisce invece un preciso dovere di tutela della maternità da parte dell'ordinamento, in maniera tale da non disincentivare la donna a procreare, per il timore di perdere il lavoro o di non reperirne un altro una volta terminata la gestazione.

A livello di legge ordinaria, altri due profili importanti di tutela della maternità sono quelli che riguardano l'aborto e la procreazione medicalmente assistita. Il primo è stato introdotto dalla l. 22 maggio 1978, n. 194 mentre la seconda dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40. Entrambe le leggi sono state accompagnate da forti critiche: in particolare, mentre quella sull'aborto è stata fortemente avversata dai sostenitori della vita per la sua portata innovatrice, quella sulla procreazione assistita è stata accusata di essere troppo conservatrice ed a favore della tutela dell'embrione, a discapito di ogni possibilità di ricerca. Infine, un aspetto importante della tutela della maternità è quello che deriva dall'esistenza dei servizi sociali e dalla loro funzione di sostegno della procreazione e della maternità.

Il tema della tutela dell'infanzia è particolarmente sentito sia nel nostro ordinamento sia a livello comunitario ed internazionale. Oltre che nella norma in esame, la Costituzione lo tratta nell'art. 34 in relazione al diritto allo studio. Di recente, importante appare la l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, garantendo il diritto alla bigenitorialità, affronta il tema dalla prospettiva dei minori. In ordine al diritto comunitario, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea elenca una serie di diritti attribuiti al minore. Infine, di importanza non minore è la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York dall'ONU il 20 novembre 1989.

Oltre agli istituti già enunciati, particolare importanza assumono a questi scopi quelli dell'adozione e dell'affido temporaneo, disciplinati dalla l. 4 maggio 1983, n. 184. Con il primo si tende a garantire una famiglia ai minori che ne sono privi mentre con il secondo si vuole sopperire alle difficoltà momentanee del nucleo famigliare, ferma restando la tendenza, primaria, a reinserirvi il minore.

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Consulenze legali
relative all'articolo 31 Costituzione

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G. V. chiede
domenica 25/01/2026
“la mia attuale moglie ha la casa di proprietà e ha due figlie minorenni che convivono con lei e sono nella stessa residenza anagrafica, ha un altro figlio che ha 29 anni e vive altrove in un'altra casa con la relativa sua residenza. le bambine sono state affidate a lei in modo esclusivo e l'ex padre delle bambine è residente all'estero e le ha abbandonate. Io che sono l'attuale marito ho la residenza nel mio appartamento con mio figlio legittimo. le bambine non sono miei sono della mamma. dovendo la mia attuale moglie presentare l'isee, deve inserire i miei redditi mobiliare e patrimoniali ecc... facendo un isee più alto. oppure non essendo le bambine miei e non avendo la residenza anagrafica con con loro, non devo inserire i miei redditi? mi faccia sapere grazie con qualche chiarimento”
Consulenza legale i 30/01/2026
L’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è il principale strumento utilizzato in Italia per misurare la situazione economica di un nucleo familiare, ai fini dell’accesso a prestazioni sociali agevolate e misure di sostegno. Si calcola sulla base dei redditi, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare, tramite la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) presentata all’INPS, e resta valido per un anno.

L'INPS ha reso operativo, con il messaggio n. 102 del 12 gennaio 2026, un nuovo ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, previsto dalla Legge di Bilancio 2026; questo nuovo indicatore si applica solo a determinate prestazioni sociali come l’Assegno di Inclusione (ADI), il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), l’Assegno unico e universale per i figli a carico, il bonus asilo nido e forme di supporto domiciliare e il bonus nuovi nati, e tende a risultare più favorevole per le famiglie, soprattutto con figli.

Ai fini della determinazione dell’ISEE, la composizione del nucleo familiare è definita dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D.P.C.M.) n. 159 del 2013, che ne stabilisce i criteri e le modalità di calcolo.

In via generale, il nucleo coincide con la famiglia anagrafica; tuttavia, la normativa prevede una regola specifica per i coniugi.

In base all’articolo 3 del D.P.C.M. n. 159/2013, i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare ISEE anche se hanno residenze anagrafiche diverse, salvo che ricorra una separazione legale o giudiziale, il divorzio, un provvedimento dell’autorità giudiziaria che stabilisca la cessazione della convivenza, oppure una situazione di abbandono accertata.

Nel caso di coniugi non legalmente separati, come appunto nel caso in esame, la diversa residenza anagrafica non è sufficiente a determinare nuclei ISEE distinti. Di conseguenza, il coniuge è incluso nel nucleo familiare ISEE dell’altro, con l’obbligo di dichiarare anche i redditi e i patrimoni, sia mobiliari sia immobiliari, di entrambi.

Il fatto che i figli minori conviventi con la madre non siano figli del coniuge, né che quest’ultimo conviva con loro o abbia una diversa residenza anagrafica, non rileva ai fini dell’esclusione dei suoi redditi dal nucleo ISEE. L’appartenenza al nucleo deriva esclusivamente dal vincolo coniugale, in assenza di separazione legale.

Il genitore biologico delle minori, residente all’estero e non convivente, non fa parte del nucleo familiare ISEE, soprattutto in presenza di affidamento esclusivo e di assenza di rapporti economici stabili.

Anche qualora l’indicatore sia richiesto per prestazioni rivolte a figli minorenni, trova applicazione l’ISEE minorenni, disciplinato dall’articolo 7 del succitato D.P.C.M., che include comunque il coniuge del genitore convivente.

In conclusione, in assenza di separazione legale o di un provvedimento che determini la scissione del nucleo familiare, l’ISEE deve includere i redditi e i patrimoni di entrambi i coniugi, indipendentemente dalla diversa residenza anagrafica e dal rapporto di filiazione con i minori.



G. V. chiede
giovedì 22/01/2026
“Salve . Vi spiego il mio problema. Riguarda l isee.
Io sono residente a XXX dove lavoro, mia moglie si e dovuta trasferire in un altro comune dove ha preso la residenza, perché mio figlio soffre di autismo e aveva bisogno di terapie in un centro specializzato. Ora come ho detto mia moglie e i miei due figli hanno preso la residenza in un altro comune e abitano nella casa di mia suocera la casa e intestata a lei, quindi nella casa ci sono mia suocera mia moglie e i miei due figli.
Prima facevo l isee x l assegno unico solo inserendo mia moglie e i miei figli ora trasferendosi come devo fare?
Se inserisco mia suocera che ha due case intestate due macchine oltre i risparmi penso non mi conviene farlo
Ma non lo trovo giusto perché mia suocera non dà da vivere a me o mia moglie e non trovo corretto che devo rinunciare all assegno unico avendo anche un figlio disabile. Volevo sapere se c era un modo x non inserire mia suocera, o devo farlo x forza. Grazie”
Consulenza legale i 29/01/2026
Ai fini ISEE, i coniugi non legalmente separati fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare, anche quando hanno residenze anagrafiche diverse. La disciplina del nucleo familiare - ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente - è contenuta nel D.P.C.M. 159/2013 (Regolamento ISEE): “Il nucleo familiare del richiedente è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica alla data di presentazione della DSU” (art. 3, comma 1). Inoltre, i coniugi con diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare ai fini ISEE, salvo ipotesi specifiche di separazione personale o effetti civili del matrimonio (art. 3, comma 2).
La scelta della residenza anagrafica della moglie e dei figli in un altro Comune non altera la composizione del nucleo familiare tra coniugi e figli, che resta pertanto invariata nel calcolo dell’ISEE.
La suocera non integra automaticamente il nucleo familiare ISEE. Secondo la medesima disciplina, fanno parte del nucleo familiare (sempre ai fini ISEE) le persone che risultano nello stato di famiglia alla data di presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), e le ulteriori categorie specificamente previste dalla normativa. La normativa non impone l’inclusione di una persona convivente se essa appartiene a una famiglia anagrafica distinta.
Per essere certi di non commettere errori formali nella DSU, la verifica della composizione dello stato di famiglia deve essere effettuata tramite il certificato di stato di famiglia rilasciato dall’Ufficio Anagrafe del Comune. Se dallo stato di famiglia della moglie risultano solo la moglie e i figli (come si presume nel caso in esame), la suocera non costituisce componente del nucleo familiare ai fini ISEE e non va inclusa nella DSU. Se, al contrario, nel certificato di stato di famiglia risultasse anche la suocera come componente della stessa famiglia anagrafica, essa andrà necessariamente inclusa nel nucleo ISEE.
L’accertamento della composizione anagrafica è, quindi, l’elemento normativo decisivo per determinare chi deve essere considerato ai fini della DSU e del conseguente calcolo dell’ISEE.

C C. chiede
giovedì 30/01/2025
“Buonasera, vivo con mio figlio trentenne non autosufficiente (disabilità legge 104 con notazione di gravità). Ho cambiato nel mese di dicembre 2024 la mia residenza anagrafica a casa di mio marito, nel medesimo comune, mentre quella di mio figlio é rimasta invariata nella nostra abitazione. Al fine di ottenere la conferma dell'assegno unico universale, come posso dimostrare di essere nello stesso nucleo familiare con mio figlio in fase di compilazione della DSU per la ISEE?”
Consulenza legale i 06/02/2025
L'assegno unico e universale è una misura di sostegno economico, introdotta a decorrere dal 1° marzo 2022 dal Decreto legislativo 230/2021 (e successive modifiche), destinata alle famiglie con figli a carico, erogata per ciascun figlio minorenne (dal settimo mese di gravidanza per i nuovi nati) e per figli maggiorenni a carico, fino ai 21 anni, che soddisfano determinati requisiti, come il frequentare un corso di studi, svolgere un tirocinio, avere un reddito inferiore a 8.000 euro annui, o essere disoccupati registrati. È altresì riconosciuto a figli con disabilità, senza limiti di età.

Il beneficio è attribuito in base al valore dell'ISEE del nucleo familiare, con importi variabili a seconda della fascia di riferimento; nel caso di disabilità grave, l'ISEE tiene conto della condizione del figlio, prevedendo possibili agevolazioni, come una maggiorazione dell'importo dell'assegno unico; è possibile richiedere l'assegno unico anche in assenza di ISEE, o con un valore superiore a 45.574,96 euro, applicando in tal caso gli importi minimi.

Nel caso in esame, si ritiene opportuno evidenziare che, sebbene sia avvenuto un cambio di residenza anagrafica, la circostanza che il figlio continui a risiedere nell'abitazione precedente - e che non sia intervenuto un mutamento sostanziale della situazione di fatto - consente di considerarlo ancora parte del medesimo nucleo familiare ai fini della compilazione della DSU per la determinazione dell'ISEE.

In particolare, la separazione della residenza da quella del figlio disabile non comporta automaticamente la sua qualificazione come nucleo familiare autonomo ai fini ISEE; infatti la residenza separata non modifica il fatto che, se il figlio risulta economicamente a carico di uno dei genitori, egli continui a far parte del nucleo familiare di quest'ultimo.

Ne consegue che, ai fini della determinazione del nucleo familiare, il figlio continuerà a essere considerato parte dello stesso nucleo familiare della madre, indipendentemente dal luogo in cui la madre risiede.