La carta costituzionale, al fine di favorire il
pieno sviluppo della persona umana, tende a garantire i principali diritti e rapporti etico-sociali, tra cui si annoverano i
rapporti familiari.
Tali rapporti e le
formazioni sociali di cui si compongono rappresentano un fondamentale raccordo tra lo Stato ed il singolo cittadino, rappresentando un
elemento imprescindibile della vita democratica del Paese.
Per quanto concerne il primo comma, esso impone allo Stato una
tutela positiva nei confronti delle famiglie più bisognose e numerose. Per l'attuazione del principio si sono susseguite nel tempo diverse disposizioni di legge, tendenzialmente volte ad attribuire alla
famiglia o ad uno dei genitori dei contributi economici a sostegno della genitorialità, di regola sino a che i figli non raggiungono una certa età. Sulla stessa scia si pongono anche le disposizioni che attribuiscono i congedi parentali (di maternità o paternità) nonchè quelle che agevolano il reingresso dei genitori nel mondo del lavoro. Una particolare attenzione viene dedicata dal costituente alle famiglie numerose.
Il secondo comma stabilisce invece un preciso dovere di tutela della
maternità da parte dell'ordinamento, in maniera tale da non disincentivare la donna a procreare, per il timore di perdere il lavoro o di non reperirne un altro una volta terminata la gestazione.
A livello di legge ordinaria, altri due profili importanti di
tutela della maternità sono quelli che riguardano l'aborto e la procreazione medicalmente assistita. Il primo è stato introdotto dalla l. 22 maggio 1978, n. 194 mentre la seconda dalla l. 19 febbraio 2004, n. 40. Entrambe le leggi sono state accompagnate da forti critiche: in particolare, mentre quella sull'aborto è stata fortemente avversata dai sostenitori della vita per la sua portata innovatrice, quella sulla procreazione assistita è stata accusata di essere troppo conservatrice ed a favore della tutela dell'embrione, a discapito di ogni possibilità di ricerca. Infine, un aspetto importante della tutela della maternità è quello che deriva dall'esistenza dei servizi sociali e dalla loro funzione di sostegno della procreazione e della maternità.
Il tema della
tutela dell'infanzia è particolarmente sentito sia nel nostro ordinamento sia a livello comunitario ed internazionale. Oltre che nella norma in esame, la Costituzione lo tratta nell'art.
34 in relazione al diritto allo studio. Di recente, importante appare la l. 8 febbraio 2006, n. 54 che, garantendo il diritto alla bigenitorialità, affronta il tema dalla prospettiva dei minori. In ordine al diritto comunitario, l'art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'
Unione Europea elenca una serie di diritti attribuiti al minore. Infine, di importanza non minore è la Convenzione sui diritti del fanciullo, adottata a New York dall'ONU il 20 novembre 1989.
Oltre agli istituti già enunciati, particolare importanza assumono a questi scopi quelli dell'
adozione e dell'affido temporaneo, disciplinati dalla l. 4 maggio 1983, n. 184. Con il primo si tende a garantire una famiglia ai minori che ne sono privi mentre con il secondo si vuole sopperire alle difficoltà momentanee del nucleo famigliare, ferma restando la tendenza, primaria, a reinserirvi il
minore.