(1)Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale [333] e per l'amministrazione dei beni [334](2).
(1)Il giudice tutelare deve vigilare sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale [333] e per l'amministrazione dei beni [334](2).
(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)
Cass. civ. n. 17876/2014
I provvedimenti resi dal giudice tutelare ex art. 337 cod. civ., hanno natura meramente attuativa di quelli adottati dagli organi giudiziari regolatori della potestà genitoriale, sicché, anche se meramente declinatori della competenza, sono privi del carattere della decisorietà e definitività e non sono impugnabili con il regolamento necessario ex art. 42 cod. proc. civ. (Dichiara inammissibile, Trib. Palermo, 20/07/2012).Cass. civ. n. 7957/1990
Dopo la separazione (consensuale o giudiziale) dei coniugi con prole minore, l'autorizzazione al rilascio del passaporto, in favore del genitore o del figlio minore, ancorché insorga questione sull'interpretazione delle clausole della separazione medesima, rientra nelle attribuzioni del giudice tutelare, non del tribunale per i minorenni (competente invece in sede di reclamo), alla stregua dell'espressa previsione degli artt. e 14 della L. 21 novembre 1967, n. 1185, nonché dei compiti di vigilanza assegnati a detto giudice tutelare dall'art. 337 c.c.Cass. civ. n. 6306/1985
Con riguardo ai provvedimenti adottati in sede di separazione dei coniugi circa l'affidamento dei figli minori, l'art. 337 c.c. attribuisce al giudice tutelare il potere di vigilare sull'osservanza dei provvedimenti stessi, ma non anche la competenza ad emettere statuizioni di tipo modificativo, la quale spetta al tribunale ordinario, ovvero, quando si tratti di incidere in via ablativa o limitativa della potestà genitoriale, al tribunale per i minorenni.
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