Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.(1)
Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.(1)(2)
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.(1)(2)
Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni.
In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale, non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.
Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.
Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
martedì 03/10/2023
lavoro come impiegato in uno studio commerciale, contratto a tempo indeterminato dal 2020. Ho avuto un mezzo diverbio, tirandomi la porta forte, quando sono uscito dalla sua stanza. Al seguito il figlio, che è il titolare, ha deciso parlando con il padre (che ha ancora nello studio il ruolo istitutivo), di mandarmi a casa da oggi martedì pomeriggio fino a giovedì pomeriggio: in pratica per 2 giorni, però retribuiti. Ha deciso di farlo oralmente, non per iscritto, dicendomi che non dovevo lavorare neanche da casa. Non ho ben capito se è un'ammonizione, o qualcos'altro, come monito ad esempio per i colleghi, o magari per un mio futuro licenziamento, fatto sta che poiché nello studio si vive anche di scadenze fiscali, sto comunque fermo altri 2 giorni, però per scelta loro.
Posso avvalermi di qualche legge di riferimento, e comunque esiste che a fronte di un mezzo diverbio, il datore ti manda a casa per 2 giorni.
Distinti saluti.”
Affinché sia valida la procedura disciplinare occorre che la contestazione sia formulata per iscritto indicando in maniera precisa i fatti contestati, essendo radicalmente esclusa la possibilità di una contestazione in forma orale; in difetto nessuna sanzione adottata è legittima.
Il datore di lavoro nel procedere alla comminazione della sanzione disciplinare deve adottare un criterio di proporzionalità tra infrazione e gravità della sanzione.
Il giudice può sindacare il provvedimento disciplinare comminato dal datore nel caso in cui non venga rispettato il criterio di proporzionalità modificando la sanzione adottata da datore di lavoro ed applicando la sanzione corrispondente all’infrazione in base a quanto previsto dal CCNL o dal regolamento disciplinare aziendale.
La contrattazione collettiva ha, di norma, individuato al proprio interno una gradualità di sanzioni riferite alle infrazioni.
Esse sono:
Il datore di lavoro può, per gravi motivi, sospendere il lavoratore dal servizio, corrispondendogli però, l’intera retribuzione per il periodo strettamente necessario all’accertamento di sue eventuali responsabilità disciplinari, che possono portare al licenziamento, nel caso in cui la permanenza in azienda del lavoratore, costituisca pericolo di inquinamento delle prove, oppure per impedire il compimento di azioni e fatti che possono comportare danni all’incolumità fisica dei lavoratori o alla sicurezza degli impianti.
Rispetto alla sanzione disciplinare della sospensione, la sospensione cautelare, che non costituisce sanzione disciplinare, si caratterizza per il fatto che essa è retribuita e può essere disposta per un periodo più ampio di quello consentito dall’art. 7 della Legge 300/1970 per la sospensione disciplinare.
Tuttavia, anche la sospensione cautelare deve essere comunicata per iscritto, solitamente contestualmente alla contestazione disciplinare.
In ogni caso, pertanto, il datore di lavoro non ha agito legittimamente comunicando oralmente la sospensione di due giorni.
Fai subito la tua domanda alla
nostra redazione giuridica