AUTORE:
Umberto Depaoli
ANNO ACCADEMICO: 2012
TIPOLOGIA: Tesi di Laurea Magistrale
ATENEO: Universitą degli Studi di Torino
FACOLTÀ: Giurisprudenza
ABSTRACT
L'obiettivo di questo lavoro è quello di provare a dar conto del problema della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro, da sempre motivo di discussione all’interno del movimento sindacale italiano, in ordine innanzitutto alla natura e alla composizione degli organismi sindacali che operano direttamente in azienda, in secondo luogo all'esercizio dei loro diritti e dell'attività che è loro propria ed infine alla capacità di concludere contratti collettivi aziendali nell'interesse della collettività dei lavoratori, limitando specificatamente il discorso al settore privato.
La Parte I di questo elaborato ha come argomento proprio l’individuazione di queste forme di rappresentanze, la cui presenza si porta dietro legittimi interrogativi circa il modello di democrazia da realizzare nei posti di lavoro, il grado di partecipazione dei lavoratori alle scelte di politica sindacale nonché il rapporto tra sindacato esterno e quello interno all’azienda.
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori adottato con legge n. 300 del 1970, che apre il Titolo III rappresenta un tassello fondamentale nel progetto complessivo dello Statuto, dal momento che consente ai c.d. “sindacati rappresentativi” il potere di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, proprie Rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Il Protocollo del luglio del 1993 definisce le nuove strutture sindacali aziendali, le RSU, che nelle intenzioni avrebbero sostituito col tempo le RSA, nel quadro di una rinnovata disciplina della contrattazione collettiva: un modello di rappresentanza finalmente aperto ai momenti di verifica periodica del consenso dei rappresentati. Nel merito si è cercato di indagare principalmente due aspetti: il primo inerisce alla composizione mista di queste rappresentanze, in parte elettiva ed in parte associativa, e al problema di deficit democratico che discende dalla “riserva del terzo”; il secondo alla natura della c.d. “clausola di salvaguardia” che imporrebbe ai firmatari dell’Accordo di dicembre 1993 istitutivo delle RSU, partecipando alla procedura elettorale di queste ultime, di rinunciare a costituire le RSA.
Alla luce della perdurante compresenza tra le RSA e le RSU all’interno dei luoghi di lavoro, ci si è inoltre interrogati sulla compatibilità formale e sostanziale dei due modelli di rappresentanza. A chiusura della prima parte viene affrontata una peculiare forma di rappresentanza aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che trovano la loro attuale disciplina nel T. U. n. 81 del 2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo un excursus sull’evoluzione della disciplina, dalle origini al riconoscimento di espliciti diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione nonché di verifica e controllo delle misure di sicurezza predisposte dal datore, si illustrano le carenze della disciplina circa la natura, le modalità costitutive e i rapporti con le rappresentanze generali.
La Parte II è dedicata a tutti quei diritti che rendono effettiva l’attività sindacale in azienda di cui sono titolari le RSA, le RSU e i loro dirigenti/componenti. Si passano in rassegna dapprima le prerogative statutarie: il diritto di indire le assemblee e il referendum (artt. 20 e 21), il diritto di affissione, di raccolta di contributi sindacali e proselitismo e di riunione in idonei locali aziendali (artt. 25, 26 e 27); gli articoli 23, 24, 30 e 31 che prevedono la possibilità per dirigenti sindacali aziendali o esterni di fruire di permessi o aspettativa; infine, le speciali guarentigie di cui all’art. 18, commi 7, 8, 9 e all’art. 22, contro il licenziamento individuale illegittimo e contro il trasferimento ad altra unità produttiva dei lavoratori investiti di compiti sindacali. Parlare dei diritti sindacali nella formulazione statutaria ha permesso di avviare un discorso di grande attualità sullo strumento del referendum e sul versamento dei contributi sindacali. A completamento del panorama dei diritti sindacali uno spazio viene riservato ai diritti di informazione e consultazione delle rappresentanze aziendali. Il discorso, introdotto dalle vicende che hanno caratterizzato il nostro ordinamento intorno all’art. 46 Cost. e interessato il diritto comunitario, è stato articolato a seconda che i lavoratori siano impiegati in imprese nazionali o transazionali. A garanzia poi dell’effettività dei diritti sindacali l’art. 28 dello Statuto prevede un procedimento di urgenza di repressione della condotta del datore in violazione di tali prerogative.
La terza e ultima Parte offre, a conclusione del lavoro, un breve approfondimento sugli assetti contrattuali, passati e recenti, funzionale all’individuazione dei soggetti legittimati a concludere i contratti collettivi aziendali alla luce dell’A.I. del 28 giugno 2011 e soprattutto dell’art. 8 L. n. 148 del 2011.
La Parte I di questo elaborato ha come argomento proprio l’individuazione di queste forme di rappresentanze, la cui presenza si porta dietro legittimi interrogativi circa il modello di democrazia da realizzare nei posti di lavoro, il grado di partecipazione dei lavoratori alle scelte di politica sindacale nonché il rapporto tra sindacato esterno e quello interno all’azienda.
L’art. 19 dello Statuto dei lavoratori adottato con legge n. 300 del 1970, che apre il Titolo III rappresenta un tassello fondamentale nel progetto complessivo dello Statuto, dal momento che consente ai c.d. “sindacati rappresentativi” il potere di costituire, ad iniziativa dei lavoratori, proprie Rappresentanze sindacali aziendali (RSA). Il Protocollo del luglio del 1993 definisce le nuove strutture sindacali aziendali, le RSU, che nelle intenzioni avrebbero sostituito col tempo le RSA, nel quadro di una rinnovata disciplina della contrattazione collettiva: un modello di rappresentanza finalmente aperto ai momenti di verifica periodica del consenso dei rappresentati. Nel merito si è cercato di indagare principalmente due aspetti: il primo inerisce alla composizione mista di queste rappresentanze, in parte elettiva ed in parte associativa, e al problema di deficit democratico che discende dalla “riserva del terzo”; il secondo alla natura della c.d. “clausola di salvaguardia” che imporrebbe ai firmatari dell’Accordo di dicembre 1993 istitutivo delle RSU, partecipando alla procedura elettorale di queste ultime, di rinunciare a costituire le RSA.
Alla luce della perdurante compresenza tra le RSA e le RSU all’interno dei luoghi di lavoro, ci si è inoltre interrogati sulla compatibilità formale e sostanziale dei due modelli di rappresentanza. A chiusura della prima parte viene affrontata una peculiare forma di rappresentanza aziendale, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che trovano la loro attuale disciplina nel T. U. n. 81 del 2008 Testo unico sulla sicurezza sul lavoro sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Dopo un excursus sull’evoluzione della disciplina, dalle origini al riconoscimento di espliciti diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione nonché di verifica e controllo delle misure di sicurezza predisposte dal datore, si illustrano le carenze della disciplina circa la natura, le modalità costitutive e i rapporti con le rappresentanze generali.
La Parte II è dedicata a tutti quei diritti che rendono effettiva l’attività sindacale in azienda di cui sono titolari le RSA, le RSU e i loro dirigenti/componenti. Si passano in rassegna dapprima le prerogative statutarie: il diritto di indire le assemblee e il referendum (artt. 20 e 21), il diritto di affissione, di raccolta di contributi sindacali e proselitismo e di riunione in idonei locali aziendali (artt. 25, 26 e 27); gli articoli 23, 24, 30 e 31 che prevedono la possibilità per dirigenti sindacali aziendali o esterni di fruire di permessi o aspettativa; infine, le speciali guarentigie di cui all’art. 18, commi 7, 8, 9 e all’art. 22, contro il licenziamento individuale illegittimo e contro il trasferimento ad altra unità produttiva dei lavoratori investiti di compiti sindacali. Parlare dei diritti sindacali nella formulazione statutaria ha permesso di avviare un discorso di grande attualità sullo strumento del referendum e sul versamento dei contributi sindacali. A completamento del panorama dei diritti sindacali uno spazio viene riservato ai diritti di informazione e consultazione delle rappresentanze aziendali. Il discorso, introdotto dalle vicende che hanno caratterizzato il nostro ordinamento intorno all’art. 46 Cost. e interessato il diritto comunitario, è stato articolato a seconda che i lavoratori siano impiegati in imprese nazionali o transazionali. A garanzia poi dell’effettività dei diritti sindacali l’art. 28 dello Statuto prevede un procedimento di urgenza di repressione della condotta del datore in violazione di tali prerogative.
La terza e ultima Parte offre, a conclusione del lavoro, un breve approfondimento sugli assetti contrattuali, passati e recenti, funzionale all’individuazione dei soggetti legittimati a concludere i contratti collettivi aziendali alla luce dell’A.I. del 28 giugno 2011 e soprattutto dell’art. 8 L. n. 148 del 2011.