(massima n. 1)
La natura interpretativa di una disposizione normativa, comportando una deroga al principio della irretroattivitą della legge, nel senso di determinare l'applicazione della nuova disposizione anche al passato, principio senz'altro valido anche nel diritto comunitario, deve risultare chiaramente dal suo contenuto, il quale deve non solo enunciare il significato da attribuire ad una norma precedente, ma anche la volontą del legislatore di imporre questa interpretazione, escludendone ogni altra. (Nella specie, la S.C., respingendo la proposta di impugnazione, non ha ravvisato, nell'art. 24 del Reg. CEE n. 479 del 29 aprile 2008, il carattere di norma interpretativa dell'art. 19 del Reg. CEE 17 maggio 1999, n. 1493, in tema di organizzazione comune del mercato vinicolo, mancando, nel primo, entrambi i descritti requisiti).