(massima n. 1)
La norma dell'art. 11, primo comma, delle disposizioni sulla legge in generale, nel sancire (con formulazione identica a quella accolta dall'art. 2 del c.c. del 1865 e costituente, a sua volta, la traduzione letterale dell'art. 1, n. 2, delle preleggi del codice napoleonico) che la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, non detta un principio inderogabile in tema di efficacia della legge nel tempo, ma — nonostante l'espunzione, dal testo originario della norma, dell'inciso «di regola» — si limita ad indicare un canone interpretativo nel senso della normale irretroattività, senza escludere che la legge possa avere efficacia retroattiva per sua stessa previsione esplicita o implicita, secondo una indagine che è riservata al giudice del merito e che non può prescindere dall'intenzione del legislatore quale manifestata dai lavori preparatori.