(massima n. 1)
Il principio generale di irretroattivitā stabilito dall'art. 11 prel. c.c., in base al quale l'eventuale retroattivitā di una legge deve risultare da una espressa dichiarazione del legislatore o comunque da una formulazione non equivoca della norma, in mancanza della quale la legge dispone solo per l'avvenire e non ha quindi effetto retroattivo, vale anche per le fonti normative secondarie, ed č quindi applicabile al D.M. 18 giugno 1988 (Nuova tariffa dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il settore industriale e relative modalitā di applicazione); ne consegue che la disposizione di cui agli artt. 13 e 14 di tale decreto ministeriale, secondo cui il provvedimento di rettifica, adottato dall'Inail d'ufficio o su istanza del datore di lavoro, ha effetto dalla data in cui deve essere applicata l'esatta classificazione e tassazione, č applicabile solo a partire dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto ministeriale.