(massima n. 1)
Il principio dell'irretroattivitą della legge comporta che la legge nuova non possa essere applicata, oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vigore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita se, in tal modo, si disconoscano gli effetti gią verificatisi del fatto passato o si venga a togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e future di esso. Lo stesso principio comporta, invece, che la legge nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, ancorché conseguenti ad un fatto passato, quando essi, ai fini della disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in considerazione in sč stessi, prescindendosi totalmente dal collegamento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica del fatto generatore. (In base al suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in una fattispecie relativa alla ripetizione dei ratei dell'indennitą di accompagnamento indebitamente versati, aveva ritenuto di attribuire valore retroattivo all'art. 4, commi terzo ter e terzo nonies, del D.L. n. 323 del 1996, convertito nella legge n. 425 del 1996, che hanno abrogato l'art. 11, comma quarto, della legge n. 537 del 1993 stabilendo che la revoca delle provvidenze a favore degli invalidi civili ha effetto a decorrere dalla data della visita medica di verifica dell'insussistenza dei requisiti sanitari e, quindi, non pił dall'anno precedente la data dell'accertamento in sede amministrativa dell'insussistenza dei requisiti stessi).