Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 16 Legge sul procedimento amministrativo

(L. 7 agosto 1990, n. 241)

[Aggiornato al 31/07/2021]

Attività consultiva

Dispositivo dell'art. 16 Legge sul procedimento amministrativo

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso , che comunque non può superare i venti giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere. Salvo il caso di omessa richiesta del parere, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata espressione dei pareri di cui al presente comma(1).

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini.

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie , i termini di cui al comma 1 possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.

5. I pareri di cui al comma 1 sono trasmessi con mezzi telematici.

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti.

6-bis. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 127 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni.

Note

(1) Comma modificato dall'art. 12, comma 1, lett. f) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120.

Spiegazione dell'art. 16 Legge sul procedimento amministrativo

Allo scopo di fornire adeguata tutela ai principi di efficienza, celerità e buon andamento della pubblica amministrazione, la norma in esame disciplina i tempi e le modalità in cui vanno espressi i pareri (facoltativi o obbligatori) all'interno delle amministrazioni pubbliche.

Procedendo con ordine, i pareri obbligatori richiesti alle amministrazioni pubbliche (nello specifico, le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunita' montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale) devono essere resi entro venti giorni dalla richiesta.

In tali ipotesi, qualora il termine decorra senza che il parere obbligatorio sia reso, o senza che l'organo adito abbia manifestato l'esigenza di procedere ad accertamenti istruttori sui fatti oggetto di parere, l'amministrazione richiedente ha la facoltà (e non l'obbligo, come in materia di pareri facoltativi) di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Per quanto concerne invece la richiesta di pareri facoltativi, le amministrazioni adite sono innanzitutto tenute a comunicare il termine entro cui, secondo loro, potranno esprimere il parere, comunque non superiore a venti giorni. Come già anticipato, diversa è la disciplina nel caso di inerzia dell'amministrazione adita nel rispondere alla richiesta: l'amministrazione richiedente ha l'obbligo di precedere indipendentemente dalla mancata espressione del parere.

Venendo ora ai tratti comuni dei due istituti, qualora i pareri debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini, non può essere previsto un termine entro cui rispondere, e inoltre è fatto divieto sia di procedere indipendentemente dall'espressione del parere.

Per ogni tipo di parere, sia obbligatorio che facoltativo, i termini di cui al comma 1 (venti giorni) possono essere interrotti (anche se appare più sensato trattare la fattispecie come un'ipotesi di sospensione) nel caso in cui l'organo adito abbia manifestato esigenze istruttorie, ma per una sola volta, e per un termine non superiore a quindici giorni dalla ricezione degli elementi oggetto di istruttoria.

Massime relative all'art. 16 Legge sul procedimento amministrativo

Cons. Stato n. 3178/2012

In tema di omologazione delle barriere stradali di sicurezza, l'art. 5 D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 non prevede una previa valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma un "parere" tecnico, come tale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 16 (e non dell'art. 17) L. 7 agosto 1990 n. 241, tenendo presente che il parere de quo non è diretto ad accertare, come al contrario normalmente accade per le valutazioni tecniche, la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto la cui verifica è necessaria per il rilascio del provvedimento, ma contiene un giudizio complessivo sulla scelta tecnica da compiere; pertanto, deve escludersi che l'inerzia dell'organo chiamato a renderlo possa sospendere il termine per la conclusione del procedimento di omologazione.

Cass. civ. n. 4658/2009

In tema di corresponsione dell'equo indennizzo, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 349 del 1994, nel prevedere che l'amministrazione deve adottare il provvedimento finale (di accoglimento o rigetto dell'istanza di concessione) entro il termine massimo di diciannove mesi, comporta che, ove il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) non abbia espresso il proprio parere, l'Amministrazione è tenuta a provvedere ugualmente, dovendosi escludere - in linea con il principio generale dettato dall'art. 16, comma 2, della legge n. 241 del 1991 - che l'inerzia dell'organo deputato ad esprimere il parere possa risolversi in danno del cittadino. Né può ritenersi che l'omissione del citato parere costituisca ostacolo alla promuovibilità dell'azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo, la quale ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto e non la regolarità del procedimento.

Cons. Stato n. 1386/2006

È stato ritenuta legittima la procedura di decentramento, ai sensi dell'art. 5 legge n. 362/1991, laddove l'amministrazione richiedente, pervenuto tardivamente il parere dell'Ordine dei farmacisti della Provincia, ha proceduto indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Cons. Stato n. 7536/2005

La tardiva emanazione dei pareri degli organi consultivi (nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche) è irrilevante alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 16 L. n. 241 del 1990, mentre la relativa richiesta, pur se attuata da un organo diverso da quello competente, è idonea ad investire efficacemente gli organi interpellati dalla funzione di loro competenza, trattandosi di un procedimento che, pur svolgendosi con l'intervento di diverse autorità pubbliche, ha carattere unitario e la normativa che lo regola deve essere interpretata alla stregua dei principi di economicità e di semplificazione enunciata in via generale della L. n. 241 del 1990.

Cons. Stato n. 4751/2005

Una volta avviato un procedimento amministrativo nel quale sia richiesta l'acquisizione di un parere, obbligatorio ma non vincolante, illegittimamente l'amministrazione non provvede qualora, nelle more, l'organo deputato al rilascio del parere sia venuto meno, ciò non tanto per la possibilità di prescindere dal parere stesso, in quanto non vincolante, quanto per la violazione dell'obbligo della conclusione del procedimento stesso.

Cass. civ. n. 13749/2005

L'art. 16 L. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificato dall'art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127), per il quale, in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla richiesta senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere obbligatorio (con la sola eccezione, prevista dal comma 3, dei pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini), si applica anche ai pareri vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva.

Cons. Stato n. 7527/2004

L'art. 16 L. 241/1990, richiamato dall'art. 7 comma 3 reg. Consob n. 12697 del 2000, per la determinazione dei termini massimi di sospensione del procedimento nella fase di attesa dei pareri facoltativi richiesti all'Avvocatura dello Stato, trova applicazione anche per i pareri obbligatori.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

SEI UN AVVOCATO?
AFFIDA A NOI LE TUE RICERCHE!

Sei un professionista e necessiti di una ricerca giuridica su questo articolo? Un cliente ti ha chiesto un parere su questo argomento o devi redigere un atto riguardante la materia?
Inviaci la tua richiesta e ottieni in tempi brevissimi quanto ti serve per lo svolgimento della tua attività professionale!

Consulenze legali
relative all'articolo 16 Legge sul procedimento amministrativo

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

M. M. B. chiede
venerdì 22/09/2023
“Invio nuovo quesito.
QUESITO N. 3
la Legge n. 241/1190 e s.m.i. all'art. 2, comma 7, così cita:
"I termini di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo possono essere sospesi, per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni, per l’acquisizione di informazioni o di certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso
dell’amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni".

Nel caso di SUAP, capita spesso di richiedere integrazioni e di sospendere il procedimento per l'acquisizione delle stesse. Principalmente i procedimenti che vengono seguiti dal SUAP in questione coinvolgono anche un Ente quale, ad esempio, l'Ufficio Tecnico comunale o l'Azienda sanitaria locale. L'Ente coinvolto è il responsabile dell'istruttoria e, a sua volta, ha la facoltà di richiedere integrazioni.

Nel caso in cui già il SUAP abbia già chiesto integrazioni per il completamento della documentazione (che deve essere completa per sottoporla all'Ente responsabile dell'istruttoria) con contestuale sospensione dei termini, come si inserisce l'eventuale richiesta integrazioni dell'Ente responsabile dell'istruttoria, che anch'essa comporterà un'ulteriore sospensione dei termini, essendo che la Legge n. 241/90 e s.m.i. lo consente solamente per una volta?
Esiste un altro disposto che permette al SUAP di sospendere i termini escludendolo, quindi, dall'applicazione dell'art. 2, comma 7?

Ringrazio anticipatamente.”
Consulenza legale i 05/10/2023
Per poter rispondere ai quesiti sottoposti occorre innanzitutto partire dalla natura della conferenza di servizi indetta dal SUAP.
In particolare, l’art. 7 del D.P.R. n. 160 del 2010, che disciplina l’attività ed il funzionamento del SUAP, prevede, con formula analoga a quella prevista dall’art. 14 della legge sul proc. amministrativo al quale, peraltro rimanda, che “Quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP indice una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti previsti dagli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero dalle altre normative di settore”.
Si può, dunque, affermare che ai fini degli effetti della conferenza dei servizi è del tutto indifferente se la stessa sia stata indetta su richiesta del privato, dell’amministrazione procedente o del SUAP in quanto a detto modulo procedimentale si applicheranno le regole previste dalla legge sul procedimento amministrativo.
Valgono sul punto, quindi, le considerazioni già svolte nella precedente richiesta di parere.

A ciò si aggiunga che anche il sopra richiamato art. 7 prevede, al comma 6, che “Il provvedimento conclusivo del procedimento, assunto nei termini di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è, ad ogni effetto, titolo unico per la realizzazione dell'intervento e per lo svolgimento delle attività richieste.”.

Pertanto, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi indetta per il rilascio del titolo abilitativo edilizio all’interno del quale si inserisce il sub – procedimento dell’autorizzazione paesaggistica semplificata che costituisce un atto di assenso endo-procedimentale e non già un atto autorizzativo a sé stante, sostituisce a tutti gli effetti di legge il provvedimento abilitativo del progetto edilizio.

Quanto al quesito n.3, occorre tenere distinte due diverse possibilità di sospensione dei termini del procedimento amministrativo.
La prima è quella disciplinata dall’art. 2 della legge sul proc. amministrativo che prevede la possibilità di sospendere il termine di conclusione del procedimento ossia il termine che decorre dalla comunicazione di avvio del procedimento o dall’istanza del privato e che si conclude con l’adozione del provvedimento finale

L’altra possibilità, invece, è data dalla sospensione dei termini entro cui le amministrazioni coinvolte nel procedimento, che sono tenute a rilasciare pareri, nulla osta o atti di assenso entro i termini di legge, quando esse manifestano delle necessità istruttorie.

In tal caso, l’art. 16 della legge sul proc. amministrativo dispone che “Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie i termini di cui al comma 1 (20 giorni n.d.r.) possono essere interrotti per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate.”
Anche tale disposizione prevede, come si può leggere, che i termini per il rilascio dei pareri possono essere interrotti una sola volta.

Pertanto, tale due tipologie di termini devono essere tenuti distinti così come distinte devono essere tenute le possibilità di sospensione.