(massima n. 1)
L'art. 16 L. 7 agosto 1990 n. 241 (come modificato dall'art. 17 L. 15 maggio 1997 n. 127), per il quale, in caso di decorrenza del termine di quarantacinque giorni dalla richiesta senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, č in facoltā dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere obbligatorio (con la sola eccezione, prevista dal comma 3, dei pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini), si applica anche ai pareri vincolanti, i quali restano atti consultivi e non di amministrazione attiva.