(massima n. 1)
La tardiva emanazione dei pareri degli organi consultivi (nel procedimento di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche) č irrilevante alla stregua delle disposizioni di cui all'art. 16 L. n. 241 del 1990, mentre la relativa richiesta, pur se attuata da un organo diverso da quello competente, č idonea ad investire efficacemente gli organi interpellati dalla funzione di loro competenza, trattandosi di un procedimento che, pur svolgendosi con l'intervento di diverse autoritā pubbliche, ha carattere unitario e la normativa che lo regola deve essere interpretata alla stregua dei principi di economicitā e di semplificazione enunciata in via generale della L. n. 241 del 1990.