(massima n. 1)
In tema di corresponsione dell'equo indennizzo, l'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 349 del 1994, nel prevedere che l'amministrazione deve adottare il provvedimento finale (di accoglimento o rigetto dell'istanza di concessione) entro il termine massimo di diciannove mesi, comporta che, ove il comitato per le pensioni privilegiate ordinarie (Cppo) non abbia espresso il proprio parere, l'Amministrazione è tenuta a provvedere ugualmente, dovendosi escludere - in linea con il principio generale dettato dall'art. 16, comma 2, della legge n. 241 del 1991 - che l'inerzia dell'organo deputato ad esprimere il parere possa risolversi in danno del cittadino. Né può ritenersi che l'omissione del citato parere costituisca ostacolo alla promuovibilità dell'azione giudiziale di accertamento della causa di servizio e di liquidazione dell'equo indennizzo, la quale ha ad oggetto la verifica delle condizioni per la sussistenza del diritto e non la regolarità del procedimento.