(massima n. 1)
In tema di omologazione delle barriere stradali di sicurezza, l'art. 5 D.M. 18 febbraio 1992 n. 223 non prevede una previa valutazione tecnica del Consiglio superiore dei lavori pubblici, ma un "parere" tecnico, come tale rientrante nel campo di applicazione dell'art. 16 (e non dell'art. 17) L. 7 agosto 1990 n. 241, tenendo presente che il parere de quo non č diretto ad accertare, come al contrario normalmente accade per le valutazioni tecniche, la sussistenza di uno specifico presupposto di fatto la cui verifica č necessaria per il rilascio del provvedimento, ma contiene un giudizio complessivo sulla scelta tecnica da compiere; pertanto, deve escludersi che l'inerzia dell'organo chiamato a renderlo possa sospendere il termine per la conclusione del procedimento di omologazione.